Secondo l’art. 1173, le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle. Le fonti di obbligazioni diverse dal contratto e dal fatto illecito sono:

  1. le promesse unilaterali.
  2. i titoli di credito.
  3. la gestione di affari.
  4. il pagamento dell’indebito.
  5. l’arricchimento senza causa.

Nella pratica è frequente che si assuma la gestione di affari altrui senza esserne incaricati. In questi casi tra i soggetti coinvolti viene a crearsi una relazione di fatto a cui la legge riconosce effetti giuridici e dai cui sorgono obbligazioni.

Secondo l’art. 2028, chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso. Perché una fattispecie possa essere considerata gestione d’affari altrui, quindi, occorre che sussistano quattro requisiti:

  • spontaneità.
  • consapevolezza: il gestore deve intraprendere l’affare con la consapevolezza che agisce in un affare altrui.
  • assenza del dominus: se l’interessato potrebbe provvedere da solo alla gestione dell’affare, non viene concessa tutela a chi si ingerisce indebitamente.
  • utilità: il gestore deve portare una qualche utilità, anche soltanto iniziale, perché altrimenti non può chiedere nessun risarcimento.

Fermo restando che il gestore deve avere capacità di contrarre in ogni caso (art. 2029), la gestione d’affari altrui può essere:

  • rappresentativa, se il gestore spende il nome del gerito (procura senza mandato).

Il gestore non è obbligato a compiere nessun tipo di atto, ma nel caso in cui lo faccia spontaneamente risulta ex lege soggetto alle stesse obbligazioni nascenti da mandato.

  • non rappresentativa: il gestore assume le obbligazioni a proprio nome.

Dalla gestione d’affari altrui sorgono obbligazioni a carico di entrambe le parti:

  • il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato (art. 2030), tuttavia, il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questo sarebbe tenuto per effetto della sua colpa.
  • l’interessato, qualora la gestione sia stata utilmente iniziata (art. 2031):
    • deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui.
    • deve tenere indenne il gestore delle obbligazioni assunte dal medesimo in nome proprio.
    • deve rimborsare il gestore di tutte le spese necessarie con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte.

Questa disposizione non si applica se il gestore ha agito contro la volontà dell’interessato, a meno che il divieto sia in contrasto con la legge, con l’ordine pubblico e con il buon costume.

Anche se manca il requisito della consapevolezza, e quindi la gestione d’affari è stata compiuta da una persona che credeva di gestire un affare proprio, la ratifica dell’interessato produce gli effetti che sarebbero derivati da un contratto di mandato (art. 2032). In attesa che l’interessato ratifichi, comunque, il negozio si considera privo di effetti.

Se viene chiesta l’azione di rendiconto:

  • se c’è un obbligo di gestione il rapporto di mandato assume un carattere unitario. La prescrizione per chiedere l’azione di rendiconto, quindi, decorre dal momento in cui si estingue il mandato.
  • se non c’è un obbligo di gestione, ma una semplice spontaneità nel compiere gli atti, con riferimento a ciascuno atto sorgono obbligazioni, ma non si ritrova un carattere unitario: ciascun atto rappresenta un caso a parte. In questo caso, dal momento che non si riscontra un carattere unitario, l’azione di prescrizione decorre atto per atto in modo diverso.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento