Gestione rappresentativa e gestione non rappresentativa

Si ha gestione rappresentativa quando il gestore con atti in nome dell’interessato. Anzi di regola la gestione di affari altrui è fonte del podere rappresentativo del gestore; questo potere risulta espressamente dalla previsione legislativa secondo la quale l’interessato è tento ad a rendere le obbligazioni che il gestore assume in nome di lui.

Il gestore può non esercitare il potere di rappresentanza e compiere gli atti in nome proprio. In tal caso il gestore assume la posizione equivalente a quella di un mandatario senza rappresentanza. Spendendo il nome proprio il gestore è personalmente obbligato nei confronti dei terzi.

Ratifica e approvazione dell’interessato

Se l’interessato ratifica l’operato del gestore la gestione è produttiva di effetti anche in mancanza dei presupposti legali, e precisamente anche quando non sussistono i presupposti dell’impedimento dell’interessato, dell’utilità della gestione e della consapevolezza del gestore di gestire un affare altrui.

La ratifica è un negozio unilaterale mediante il quale l’interessato rende efficacia dei propri confronti l’atto del non autorizzato (può essere espressa o tacita).

Mediante la ratifica l’interessato diviene parte dei negozi compiuti in nome di lui dal gestore; se, però, i negozi sono stati compiuti dal gestore in nome proprio l’interessato non ne diviene parte ma ne ha accettare le conseguenze. In quest’ultimo caso la ratifica si configura propriamente come approvazione.

La gestione illegittima

Se non ricorrono tutti i presupposti legali (e l’interessato non approva né ratifica l’operato del gestore) la gestione di affari altrui sarà illegittima. Pertanto l’interessato non è destinatario degli aspetti della gestione né è obbligato a rimborsare il gestore.

Tuttavia, la gestione anche se illegittima può essere stata utile per l’interessato. In tal caso gestore spetta l’azione di arricchimento per ottenere un indennizzo nei limiti dell’incremento patrimoniale conseguito dall’interessato.

Nei confronti dei terzi il gestore illegittimo è tenuto all’esecuzione dei gli impegni assunti in proprio nome. Per gli atti stipulati nome dell’interessato sorge invece una responsabilità precontrattuale del gestore che ha indotto i terzi a confidare ragionevolmente sul potere rappresentativo e cioè sull’esistenza dei presupposti di legge valevoli a conferirgli tale potere.

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