Organi della regione → Giunta, Consiglio regionale, Presidente → art 121 cost

Art 123 → prevede l’istituzione del Consiglio delle autonomie locali, con funzioni consultive in relazione ai rapporti con gli enti minori. Non annoverato tra gli organi art 121 perché non caratterizza la forma di governo della regione stessa.

Anche il corpo elettorale partecipa al Governo dell’ente, esercitando la propria sovranità con i mezzi forniti dalla Costituzione e dagli statuti. Ad es attraverso l’esercizio del diritto di voto per la formazione del Consiglio regionale e la presentazione di proposte di legge e di provvedimenti amministrativi al Consiglio regionale etc.

La natura giuridica del Consiglio regionale

È il massimo organo deliberativo- rappresentativo della regione, di cui manifesta la volontà attraverso atti normativi ed amministrativi.

Prima della riforma del titolo V, gli statuti delle Regioni a statuto speciale modellavano i rapporti tra gli organi costituzionali sulla base della forma di governo parlamentare, mentre per le Regioni a statuto ordinario era previsto una forma di governo con connotati tali da risultare parlamentare con tendenza assembleare.

Inizialmente l’attività di indirizzo politico era concentrata proprio nel Consiglio regionale, che aveva anche la potestà regolamentare, soppressa dalla riforma del 1999.

Si è assistito ad un progressivo ridimensionamento del ruolo politico del Consiglio, con la L cost 1/1999 per le Regioni di diritto comune e con la L. cost 2/2001 per quelle speciali, che hanno previsto l’elezione diretta del Presidente della regione, pur consentendo agli enti di discostarsene per sperimentare ulteriori modelli di forme di Governo o per tornare al passato.

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