Le funzioni consiliari in generale (con particolare riguardo alle attribuzioni costituzionali)

a)      Può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della giunta;

b)     Nelle Regioni a statuto ordinario delibera, a maggioranza assoluta dei componendi, la legge regionale di approvazione dello statuto regionale;

c)      Esercita le potestà legislative spettanti alla regione e laddove previsto dallo statuto, anche quelle regolamentari;

d)     Esprime pareri sulla fusione di Regioni esistenti e sulla creazione di nuove Regioni, oltre che sul mutamento delle circoscrizioni provinciali e sulla istituzione di nuove province;

e)      Esprime parere sul distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad un’altra;

f)       Partecipa all’elezione del Presidente della repubblica;

g)      Può far proposte di legge alle camere;

h)     Cinque consigli regionali possono chiedere il referendum abrogativo nei confronti di una legge o di un atto avente forza di legge ed il referendum sulle leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali;

Le forme di partecipazione del Consiglio alle attività statali

Quelle contenute ai punti d e ss concretano delle forme di partecipazione ad attività dello Stato. Ad esse si aggiungono quelle introdotte dagli statuti:

– partecipazione all’attività di programmazione economica, con formulazione di proposte e indicazioni o la deliberazione di atti di intervento;

-voti, mediante i quali il Consiglio può rappresentare le proprie esigenze al Parlamento.

Vedi progetto Senato federale.

Le funzioni proprie del Consiglio (le attribuzioni degli statuti)

La disciplina cui sono sottoposte le Regioni a statuto ordinario si presenta più dettagliata rispetto a quella che interessa la Regioni a statuto speciale.

Il Consiglio:

a)      Approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regioni;

b)     Approva il programma economico regionale ed i relativi piani di attuazione, oltre che gli altri strumenti di programmazione;

c)      Delibera in ordine ai tributi regionali

d)     Determina l’ordinamento degli uffici regionali ed istituisce gli enti amministrativi dipendenti dalla regione;

e)      Definisce l’indirizzo politico ed amministrativo della regione, venendosi così a rimarcare il ruolo di organo prevalentemente esecutivo della giunta e vigila sulla sua osservanza ed attuazione da parte dell’esecutivo regionale avvalendosi di strumenti vari.

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