Le funzioni consiliari in generale (con particolare riguardo alle attribuzioni costituzionali)
a) Può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della giunta;
b) Nelle Regioni a statuto ordinario delibera, a maggioranza assoluta dei componendi, la legge regionale di approvazione dello statuto regionale;
c) Esercita le potestà legislative spettanti alla regione e laddove previsto dallo statuto, anche quelle regolamentari;
d) Esprime pareri sulla fusione di Regioni esistenti e sulla creazione di nuove Regioni, oltre che sul mutamento delle circoscrizioni provinciali e sulla istituzione di nuove province;
e) Esprime parere sul distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad un’altra;
f) Partecipa all’elezione del Presidente della repubblica;
g) Può far proposte di legge alle camere;
h) Cinque consigli regionali possono chiedere il referendum abrogativo nei confronti di una legge o di un atto avente forza di legge ed il referendum sulle leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali;
Le forme di partecipazione del Consiglio alle attività statali
Quelle contenute ai punti d e ss concretano delle forme di partecipazione ad attività dello Stato. Ad esse si aggiungono quelle introdotte dagli statuti:
– partecipazione all’attività di programmazione economica, con formulazione di proposte e indicazioni o la deliberazione di atti di intervento;
-voti, mediante i quali il Consiglio può rappresentare le proprie esigenze al Parlamento.
Vedi progetto Senato federale.
Le funzioni proprie del Consiglio (le attribuzioni degli statuti)
La disciplina cui sono sottoposte le Regioni a statuto ordinario si presenta più dettagliata rispetto a quella che interessa la Regioni a statuto speciale.
Il Consiglio:
a) Approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regioni;
b) Approva il programma economico regionale ed i relativi piani di attuazione, oltre che gli altri strumenti di programmazione;
c) Delibera in ordine ai tributi regionali
d) Determina l’ordinamento degli uffici regionali ed istituisce gli enti amministrativi dipendenti dalla regione;
e) Definisce l’indirizzo politico ed amministrativo della regione, venendosi così a rimarcare il ruolo di organo prevalentemente esecutivo della giunta e vigila sulla sua osservanza ed attuazione da parte dell’esecutivo regionale avvalendosi di strumenti vari.