Alcune Regioni hanno un numero fisso di consiglieri: Sicilia 90, Sardegna 80, Trentino 70, Valle d’Aosta 35.

Per il Friuli invece vige un diverso criterio: un consigliere ogni 20000 abitanti.

Per le Regioni a statuto ordinario la legge 108/1968 stabiliva che i consigli fossero composti da 80 membri per le Regioni con più di 6 milioni di abitanti; da 60 membri per Regioni con più di 4 milioni di abitanti; da 40 membri per Regioni con più di 1 milione di abitanti; da 30 per le altre.

Con la riforma del 95 è stato possibile aggiungere altri seggi per garantire il conseguimento della maggioranza assoluta, facendo sì che Regioni con la stessa densità di popolazione avessero un numero di consiglieri molto differente.

Oggi il numero di consiglieri può essere rideterminato con statuto. Alcune Regioni si sono già adeguate come Abruzzo (50), Calabria (50) Emilia (60) etc.

Per quanto riguarda la durata del mandato, per le Regioni a statuto ordinario è di 5 anni, salvo scioglimento anticipato del Consiglio. La medesima disciplina vale ora per le Regioni a statuto speciale, mentre prima il mandato durava 4 anni.

Per quanto riguarda il problema della prorogatio, essa era prevista solo per le Regioni a statuto speciale. Infatti la L 108 sanciva che i Consigli Regionali esercitavano le loro funzioni sino al 46⁰ giorno antecedente la data delle elezioni per la loro rinnovazione

Questo silenzio veniva interpretato da alcuni come la volontà di non assoggettare alla stessa disciplina entrambe le tipologie di Regioni, da altri invece era percepita come possibile l’applicazione in via analogica della disciplina prevista per le Regioni a statuto speciale a quelle a statuto ordinario.

La Corte costituzionale intervenendo ha riconosciuto agli statuti regionali la possibilità di colmare tale vuoto nel senso di prevedere l’istituto della prorogatio anche per i consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, respingendo la tesi del Governo che riteneva fosse competenza della legge statale.

Naturalmente durante il periodo in cui vige la prorogatio, i Consigli devono limitarsi al disbrigo degli affari correnti ed all’esercizio delle funzioni indifferibili.

Questa eventualità è stata esclusa dalla Corte Costituzionale nel momento in cui lo scioglimento o la rimozione del Consiglio hanno carattere sanzionatorio.

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