La competenza in relazione alla disciplina del sistema elettorale è differente a seconda del tipo di regione.

Nel caso delle Regioni a statuto ordinario, la materia è di competenza della legge regionale sulla base dei principi fissati dalla legge statale.

Tuttavia la legge cost 1/1999 aveva previsto un regime transitorio in relazione al periodo in cui non fossero entrati in vigore gli statuti e le leggi elettorale, secondo cui il Presidente delle Giunta è eletto contestualmente al rinnovo dei consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei consigli regionali.

In teoria il regime transitorio si estinguerebbe con l’entrata in vigore di entrambe le fonti regionali, ma l’art 5 al comma II della suddetta legge cost, sembra contraddire il comma I dello stesso art, menzionando solo l’entrata in vigore dello statuto. Nel 2004 l’unica regione che avesse approvato sia lo statuto che la legge elettorale era la Toscana.

Mai è stato messo in discussione la natura concorrente della potestà legislativa in tale ambito. Tuttavia a ridosso della riforma, la disposizione ha suscitato ampio dibattito dottrinale.

Alcuni nodi in ordine alla potestà concorrente non appaiono più attuali al contrario di altri.

Discussa è inoltre la possibilità per lo Stato di introdurre norme di dettaglio nella legge-quadro, naturalmente con la caratteristica di “cedere” dinnanzi all’intervenire di disposizioni regionali.

Molte sono state le discussioni circa la competenza legislativa in materia elettorale per le Regioni a statuto speciale, che solo in un caso è definita come ripartita.

Chiaritore è stato l’intervento della L cost 2/2001 che ha connotato la potestà legislativa elettorale come esclusiva, precisando che le leggi in materia, oltre che al rispetto della Costituzione e degli statuti, sono tenute all’ossequio dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.

È prevista per l’approvazione delle leggi elettorali una sorta di procedura “aggravata”, venendo approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e può essere sottoposta a referendum persino nel caso in cui sia stata approvata a maggioranza dei 2/3, qualora ne faccia richiesta una certa percentuale del corpo elettorale variabile da regione a regione.

L’importanza conferita alla legge elettorale si giustifica con il fatto che è nota la sua incidenza sul modo di strutturarsi del sistema dei partiti e dunque sulla forma di Governo.

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