La Giunta Regionale è l’organo esecutivo della regione ed è formato dal Presidente e da un numero fisso o variabile di assessori.

L’art 122 u.c stabilisce che: “Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta”

È da sottolinearsi tuttavia che il rapporto tra il Presidente e la giunta non è determinato solo da norme costituzionali, ma varia da regione a regione, sulla base di specifiche indicazioni statutarie.

Ci sono tuttavia dei punti fermi stabiliti dalla Costituzione che possono essere modificati come non esserlo dagli statuti, ossia le attribuzioni e la struttura dell’esecutivo regionale ex art 121 III e IVc “La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

L’art 126 inoltre al IIc sancisce che il Consiglio può in ogni caso sfiduciare il Presidente.

Operando la scelta suggerita dalla Costituzione, si crea un rapporto indissolubile tra esecutivo e legislativo, sicché la caduta della Giunta, determina anche lo scioglimento del Consiglio. Questa sorta di blindatura verrebbe meno se la regione optasse per un tipo di elezione diversa del Presidente da quella diretta.

Si prospettano quindi due scenari diversi, accomunati però dalla possibilità data al Consiglio di approvare una mozione di sfiducia i cui effetti saranno diversi a seconda del modello cui la regione ha deciso di uniformarsi.

  • Il primo scenario è quello suggerito dalla Costituzione, cui hanno aderito tutti i nuovi statuti. La riforma avvenuta con la L Cost 1/1999 ha contribuito a creare una sorta di “equilibrio del terrore” tra Giunta e Consiglio, poiché ognuno può determinare la caducazione dell’altro. La legge non prevede che l’esecutivo debba ottenere la fiducia del Consiglio, ma nei nuovi statuti è stabilito che entro un breve termine il Presidente debba presentare gli assessori ed illustrare i propri programmi dinnanzi al Consiglio. La Corte Costituzionale tuttavia ha precisato che il voto consiliare negativo non si traduce in un obbligo giuridico di dimissioni dell’esecutivo, a meno che non venga approvata con ulteriore deliberazione una mozione di sfiducia. Infatti ciò contrasterebbe col modulo dell’elezione diretta del Presidente visto che egli già gode della fiducia del corpo elettorale. Secondo un parere differente invece, la mancata approvazione consiliare del programma dovrebbe essere causa di dimissioni dell’esecutivo, visto che la fiducia degli elettori non è accordata sulla base del programma, cosa che invece il Consiglio è chiamato a valutare.
  • Il secondo scenario invece va ricostruito in maniera negativo-residuale. Infatti non c’è una sola soluzione possibile: si potrà optare per un modello in cui Giunta e Presidente sono eletti da e in seno al Consiglio; oppure la designazione del Presidente da parte degli elettori che deve successivamente essere eletto assieme alla giunta dal Consiglio etc. Ci si chiede se in questo caso sia possibile l’introduzione di una mozione di sfiducia costruttiva, ossia con annessa proposta del successore del Presidente sfiduciato, cosa naturalmente impossibile nel primo scenario.

Come già accennato, in entrambi gli scenari, il Presidente e le Giunta possono essere colpiti da mozione di sfiducia dal Consiglio.

Vi è tuttavia una precisazione da fare con riguardo all’interpretazione dell’art 122 u.c Cost. Esso come già enunciato afferma che spetta al Presidente eletto la nomina degli assessori che compongono la giunta.

Secondo alcuni tale disposizione sarebbe da interpretarsi letteralmente, laddove facendo menzione dell’elezione del Presidente, si voglia far riferimento non all’elezione diretta di quest’ultimo, ma a qualunque tipo di elezione, anche quella che avvenga in seno al Consiglio.

Secondo altri invece se il legislatore avesse voluti riferirsi al Presidente, qualunque siano state le modalità di designazione, non avrebbe utilizzato espressamente l’aggettivo eletto. Dunque in ciò è da ravvisarsi l’espressa volontà del legislatore di conferire il potere di nomina degli assessori al Presidente che sia eletto con suffragio universale e diretto.

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