Le principali modalità di funzionamento del Consiglio Regionale sono contenute negli statuti e nei regolamenti consiliari, seguendo lo schema di organizzazione degli organi collegiali in genere.
La convocazione: può essere ordinaria o straordinaria, è disposta dal Presidente ed avviene nel rispetto delle procedure configurate per ciascuna regione. E’ stata abrogata la disposizione contenuta nell’art 50 della L 62/1953, secondo cui la convocazione del Consiglio poteva avvenire dietro richiesta del commissario di Governo qualora il collegio fosse Stato chiamato a deliberare sull’invito del Governo a sostituire la giunta.
Le sedute: le sedute sono pubbliche, nel rispetto del principio di trasparenza dell’attività dei pubblici poteri. Il quorum strutturale è per tutte le Regioni dato dalla maggioranza dei membri del collegio. Il quorum funzionale è di norma dato dalla maggioranza dei presenti o dei voti validamente espressi.
Di regola, ad eccezione del caso in cui la maggioranza lo richieda, il Consiglio non può pronunciarsi su affari non contenuti nell’ordine del giorno.