Accordi intermedi

Spesso si hanno accordi che subordinano espressamente la propria entrata in vigore non allo scambio o al deposito delle ratifiche ma alla comunicazione, da parte di ciascun Governo firmatario, che sono state adempiute le procedure previste dal diritto interno. Simili accordi non possono propriamente considerarsi come accordi in forma semplificata, dato che non dichiarano di voler entrare in vigore per effetto della sola firma. Trattasi quindi di figure intermedie tra gli accordi in forma semplificata e gli accordi conclusi in forma solenne.

Accordi delle Regioni

Nell’ambito dell’ordinamento italiano si pone la questione se anche le Regioni possano concludere accordi internazionali (es. collaborazione con altri Stati nel settore turistico), questione questa analoga a quella dibattuta in Stati a struttura federalistica:

  • la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su ricorsi per conflitto di attribuzione con il Governo centrale, in un primo tempo prese una posizione drastica in senso antiregionalista, affermando l’incompetenza degli organi regionali in tema di formulazione di accordi con soggetti propri di altri ordinamenti (sent. n. 170 del 1975);
  • la materia venne poi regolata dall’art. 4 del d.p.r. n. 616 del 1977, che riservava allo Stato le funzioni relative ai rapporti internazionali nelle materie trasferite e delegate alle Regioni ed il cui comma secondo faceva divieto alle Regioni di svolgere attività promozionali all’estero senza il preventivo assenso governativo;
  • dopo tale intervento la Corte costituzionale ha capovolto il primitivo orientamento (sent. n. 179 del 1987), sostenendo che le Regioni, procurandosi il consenso del Governo centrale, possano stipulare accordi in senso proprio, tali da impegnare la responsabilità dello Stato;
  • la materia è attualmente regolata dall’art. 3 della l. cost. n. 3 del 2001, il quale, all’ultimo comma, prevede la competenza della Regione a concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi dello Stato. I casi e le forme, in particolare, sono disciplinate dalla l. n. 131 del 2003, la quale prevede il preventivo conferimento di pieni poteri alla Regione da parte del Governo (art. 6).

Accordi delle organizzazioni internazionali

Il potere di concludere accordi deve essere considerato come la manifestazione più saliente della personalità giuridica internazionale delle organizzazioni. A tali accordi, in particolare, è dedicata un’intera convenzione di codificazione, ossia la Convenzione di Vienna (1986) sul diritto dei trattati fra Stati e organizzazioni internazionali e fra organizzazioni internazionali.

Occorre far capo al trattato istitutivo di ciascuna organizzazione per stabilire quali sono gli organi competenti a stipulare e quali le materie per cui siffatta competenza è attribuita. Poiché le norme contenute nel trattato sono modificabili per consuetudine, peraltro, la competenza a stipulare può anche risultare da regole sviluppatesi nella prassi dell’organizzazione.

Tra gli accordi conclusi dalle organizzazioni internazionali possiamo citare:

  • gli accordi di collegamento, che le organizzazioni stipulano tra loro per coordinare le rispettive attività. Trattasi di intese di cui può addirittura mettersi in dubbio la natura giuridica e che comunque sono intraducibili in termini di diritti ed obblighi delle parti;
  • i normali accordi giuridici internazionali, dei quali:
    • alcuni si propongono di assicurare alle organizzazioni medesime la necessaria libertà di azione nei territori statali in cui sono destinate ad operare;
    • altri hanno per oggetto la disciplina dei rapporti che direttamente si ricollegano alle materie di competenza dell’organizzazione.
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