Al riguardo, premesso che le materie “politica estera rapporti internazionali dello Stato” e “rapporti dello stato con l’unione europea”, sono riservate alla legislazione esclusiva statale, si è rilevato che la previsione secondo la quale le regioni, nelle materie di loro competenza “provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali”. Non andrebbe intesa nel senso che spetti alle regioni l’emanazione dell’ordine di esecuzione del trattato, quale atto che determina il sorgere del relativo obbligo nel diritto interno, ma nel senso che sorto l’obbligo e divenuto esecutivo il trattato, le regioni hanno il dovere e il diritto di dare ad esso attuazione”.

L’articolo 6 comma 1 legge n.131 del 2003, non contribuisce alla soluzione del problema, limitandosi a prevedere che: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa provvedono direttamente all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al ministero degli affari esteri e alla presidenza del consiglio dei ministri-dipartimento degli affari regionali, i quali, nei successivi 30 giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni

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