Il sistema costituzionale di uno stato politicamente decentrato su base territoriale (come il nostro che presenta una forma di Stato regionale) avverte l’esigenza da un lato di realizzare la massima coerenza tra gli organi statali gestori del potere estero e, dall’altro, di garantire il più possibile la stabilità di tale indirizzo nel tempo nel rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

Dal combinato disposto degli articoli 5 e 117 Cost, lo Stato ha competenza esclusiva nella gestione del potere estero (e quindi nella fase ascendente concernente la formazione della norma internazionale). Ne discende che le regioni non possono interferire unilateralmente su accordi conclusi dallo Stato.

Esistono tuttavia delle facoltà internazionali che incidono su competenze regionali. Dunque in materia di affari esteri ex art 80 cost, lo Stato ha una competenza prima chiamano l’esclusiva. La conferma permanente Stato Regioni è stata istituita presso la presidenza del consiglio dalla legge 400/88 ed è competente a pronunciarsi su tutte le questioni di interesse regionale formalizzando un’intesa per favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni: ciò non esclude questioni che interferiscono con gli affari esteri, come ribadito dalla legge 11/05 che prevede che la conferenza abbia una regolare sessione comunitaria e possa pronunciarsi su progetti di atti comunitari in merito alla loro definitiva adozione.

È prevista un’autonoma attività internazionale delle regioni italiane, a seguito della legge 131/2003 – legge “La Loggia”-di modifica dell’articolo 117 cost, che attribuisce alle regioni la competenza concorrente in tema di rapporti internazionali oltre che con l’unione europea. In merito ai rapporti internazionali si deve distinguere tra attività di mero rilievo internazionale ed attività promozionale all’estero.

Le prime hanno natura molto varia e devono essere sottoposte al controllo governativo solo se tuttavia vi è un pericolo di pregiudizio agli interessi del paese, in ragione del principio di sussidiarietà.

Le seconde riguardano le attività di conclusioni di accordi con Stati esteri caratterizzate da un rigoroso nesso strumentale con le materie di loro competenza, purché precedute dalla previa intesa con l’autorità centrale. Una va superata la verifica del progetto di accordo il Ministero degli Esteri provvede a conferire pieni poteri alla regione per la conclusione del trattato.

In caso di accordi conclusi senza la consultazione del governo si verifica una lesione della sfera di attribuzioni statali e dunque l’accordo così concluso e costituzionalmente nullo, ancorché suscettibile di determinare la responsabilità internazionale dello Stato. La disciplina esaminata è derogabile in senso più favorevole alle regioni qualora lo consentano norme speciali o lo giustifichino obblighi internazionali (ad esempio le comprensibile che le regioni di frontiera abbiano maggiori opportunità di concludere accordi con gli stati confinanti).

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