Gli Stati provvedono a costituire delle organizzazioni internazionali (con funzionari alle proprie dipendenze del tutto autonomi dai singoli stati membri) titolari di diritti e di obblighi e aventi una propria personalità giuridica internazionale.

La volontà degli Stati di costituire tali organizzazioni può manifestarsi o attraverso atti formalmente non vincolanti (ad esempio nel caso dell’ OSCE), oppure attraverso un accordo scritto (soggetto al regime giuridico generale dei trattati internazionali ex articolo cinque della convenzione di Vienna del 69).

Il trattato istitutivo di un’organizzazione internazionale presenta alcune caratteristiche peculiari, prima fra tutte il fatto che l’ente è capace di determinare in modo autonomo l’effettività normativa del proprio sistema, cioè dando un’interpretazione autentica dello stesso trattato.

Per quanto riguarda il finanziamento delle organizzazioni in alcuni casi esso è frutto di specifici prelievi sui redditi dei privati (ad esempio gli stati membri destinano alla CE una parte dell’Iva), anche se perlopiù si ricorre a contributi obbligatori o volontari da parte degli Stati membri.

Le organizzazioni si estinguono sia per circostanze predeterminate nell’atto istitutivo, sia perché gli Stati possono in ogni momento porre fine all’organizzazione tramite accordo, sia per successione ad un’altra organizzazione.

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