L’autotutela è un istituto del diritto internazionale consuetudinario, ma lo Stato può obbligarsi anche mediante trattato a ricorrere a misure di autotutela o a ricorrervi a certe condizioni. Tali obblighi sono ricavabili soprattutto dai trattati istitutivi delle organizzazioni internazionali:

  • si ritiene implicito l’obbligo di non ricorrere all’autotutela se non come extrema ratio e solo dopo aver esperito tutte le strade eventualmente offerte dalla stessa organizzazione per ottenere giustizia;
  • possono esservi anche norme espresse che limitano il ricorso dell’autotutela (es. l’art. 228 par. 2 del Trattato CE demanda esclusivamente alla Corte comunitaria il compito di imporre il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità allo Stato membro che abbia compiuto una violazione del Trattato).
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