Un altro limite alla sovranità territoriale deriva dalle norme sul trattamento delle organizzazioni internazionali, trattamento che riguarda soprattutto lo Stato in cui l’organizzazione ha sede, ma che può dar luogo a problemi anche in altri Stati:

  • per quanto riguarda il trattamento dei funzionari delle organizzazioni internazionali non esistono norme consuetudinarie che impongano agli Stati di concedere loro particolari immunità: lo Stato può essere obbligato in tal senso solo mediante convenzioni, le quali non mancano mai per nessuna organizzazione (es. art. 105 par. 2 della Carta delle Nazioni Unite per i funzionari delle NU);
  • lo Stato nel cui territorio opera ufficialmente un funzionario che non abbia la sua nazionalità è tenuto a garantire un sistema di protezione attraverso le misure preventive e repressive previste dalle norme consuetudinarie sul trattamento degli stranieri. Tale obbligo sussiste nei confronti dello Stato nazionale e la sua violazione dà luogo all’esercizio della protezione diplomatica da parte dello Stato nazionale medesimo.

Occorre tuttavia chiedersi se sussiste un obbligo di protezione anche nei confronti dell’organizzazione internazionale cui il funzionario appartiene. In realtà non si può dire che si sia consolidata una norma consuetudinaria in materia. Allo stato attuale può soltanto ritenersi che un obbligo di protezione del funzionario sussista nei confronti dell’organizzazione ma che questa possa agire sul piano internazionale nei confronti dello Stato territoriale solo per il risarcimento dei danni ad essa arrecati e non di quelli arrecati all’individuo in quanto tale (es. caso Bernadotte);

  • nei limiti in cui gli Stati stranieri sono immuni dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, lo sono pure le organizzazioni internazionali. L’immunità delle organizzazioni internazionali ha cominciato ad essere ricavata per interpretazione estensiva della norma sull’immunità degli Stati, ma può attualmente considerarsi come prevista da una norma consuetudinaria autonoma.
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