Organizzazioni internazionali

Ormai non si può più negare piena personalità (internazionale) alle organizzazioni internazionali (parere del 1980 della Corte internazionale di Giustizia), ossia alle associazioni fra Stati (es. ONU, Comunità europea) dotate di organi per il perseguimento di interessi comuni. La personalità delle organizzazioni, intesa come personalità distinta da quella degli Stati membri, è un dato non più discutibile della prassi internazionale, particolarmente della prassi relativa agli accordi che le organizzazioni stipulano nei vari campi connessi alla loro attività: tali accordi, infatti, vengono considerati come produttivi di diritti ed obblighi propri delle organizzazioni, restando senza effetti sulla sfera giuridica degli Stati membri.

 Non bisogna peraltro confondere la personalità internazionale delle organizzazioni con la personalità di diritto interno delle organizzazioni medesime. Se un’organizzazione internazionale acquista immobili e contrae obbligazioni in uno Stato, sarà l’ordinamento di questo Stato a stabilire entro che limiti essa ha la capacità di farlo. Normalmente gli accordi istitutivi delle organizzazioni prevedono l’obbligo degli Stati membri di riconoscerne la capacità giuridica nei rispettivi ordinamenti (es. art. 104 della Carta delle NU, secondo cui l’ONU gode, nel territorio di ciascuno dei suoi membri, della capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini ).

 Un problema piuttosto rilevante è quello dell’eventuale responsabilità solidale degli Stati membri per le obbligazioni contratte dagli organi dell’organizzazione internazionale nel perseguimento dei fini statutari. Può darsi che la questione sia risulta dall’accordo istitutivo stesso, ma ci si chiede che cosa succeda se lo statuto non contiene indicazioni:

  • la House of Lord (1989) tende ad escludere la responsabilità degli Stati membri;
  • il principio generale del diritto secondo cui chi si impegna in affari di natura economica deve rispondere delle obbligazioni che ne derivano (cuius commoda eius incommoda) sembra invece spingere verso la tesi opposta.

 Chiesa

Un altro ente del tutto indipendente dagli Stati è la Chiesa cattolica, alla quale la personalità internazionale è sempre stata riconosciuta. La personalità della Chiesa, in particolare, si concreta non solo nel potere di concludere accordi internazionali, ma anche in tutte le situazioni giuridiche che presuppongono il governo di una comunità territoriale.

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