La società per azioni può essere costituita per contratto o per atto unilaterale ( art. 2328), nel caso in cui si abbia un solo socio fondatore.

L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità della società.

L’atto costitutivo deve indicare (art. 2328):

a) le generalità dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;

b) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie. La sede sociale è luogo dove risiedono l’organo amministrativo degli uffici direttivi della società;

c) l’oggetto sociale, vale a dire il tipo di attività economica che la società si propone di svolgere.

d) l’ammontare del capitale sottoscritto e versato;

e) il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;

f) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura, sempre che vi siano conferimenti di tale tipo;

g) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;

h) i benefici eventualmente accordati ai promotori o soci fondatori. Per i promotori l’unico beneficio può essere costituito da una partecipazione agli utili che non può superare complessivamente il 10% degli utili netti risultanti dal bilancio e non può avere una durata superiore a cinque anni (art. 2340). I soci fondatori possono invece riservarsi anche altri benefici (art. 2341);

i) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

l) il numero dei componenti del collegio sindacale;

m) la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto che dovrà esercitare il controllo contabile;

n) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Ad esempio: spese notarili;

o) la durata della società. Si può stabilire che la società sia a tempo indeterminato; in tal caso, se le azioni non sono quotate, i soci possono recedere decorso un periodo di tempo, massimo un anno, e con un preavviso di 180 giorni.

L’omissione di una o più di tali indicazioni legittima il rifiuto del notaio di stipulare l’atto costitutivo.

Di solito si procede alla redazione di due documenti: l’atto costitutivo e lo statuto.

L’atto costitutivo contiene la manifestazione di volontà di costituire la società ed i dati fondamentali della struttura organizzativa.

Lo statuto, contiene le norme legali e convenzionali di funzionamento della società.

Anche se forma oggetto di atto separato, lo statuto si considera parte integrante dell’atto costitutivo (art. 2328, 3 comma). Ne consegue che anche lo statuto deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità.

I dati richiesti dall’art. 2328, possono essere indicati indistintamente nell’uno o nell’altro.

Le condizioni per la costituzione

A partire dal primo gennaio 2004 la società per azioni deve costituirsi con capitale non inferiore a 120 mila euro ( art. 2327 ), salvo i casi in cui leggi speciali impongono un capitale minimo più elevato. Ad esempio: società bancarie e finanziarie.

Per procedere alla costituzione della società per azioni è poi necessario ( art. 2329 ):

1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

2) che siano rispettate le disposizioni relative ai conferimenti; ed in particolare che sia versato presso la banca il 25% dei conferimenti in denaro o, nel caso di costituzione per atto unilaterale, il loro intero ammontare;

3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste delle leggi speciali per la costituzione della società.

I conferimenti in denaro devono essere versati prima della stipula dell’atto costitutivo.

Tutte le condizioni per la costituzione devono preesistere alla redazione dell’atto costitutivo da parte del notaio. Fanno eccezione alcune autorizzazioni che per legge devono essere rilasciate successivamente alla stipula dell’atto costitutivo.

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