A prescindere dalla modalità di fondazione adottata, la volontà di dar vita alla società si concreta nell’atto costitutivo, il quale si compone di due parti:

  • l’atto costitutivo in senso stretto, che contiene la dichiarazione di costituire la società, l’attestazione della sottoscrizione del capitale e l’indicazione di alcuni dati essenziali.
  • lo statuto, che integra l’atto costitutivo, essendo ad essa demandata l’indicazione completa ed articolata del complesso delle regole relative all’organizzazione, al sistema di amministrazione adottato, al funzionamento e allo scioglimento della società.

A questo proposito l’art. 2328 dispone che lo statuto, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo , aggiungendo poi che in caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

 Contenuto dell’atto costitutivo

L’atto costitutivo, stante la sua funzione organizzativa, deve comunque avere il preciso contenuto prescritto dall’art. 2328:

  1. il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e (se ci sono) dei promotori e il numero delle azioni assegnate a ciascuno dei soci. Viene quindi considerata la possibilità che all’atto costitutivo partecipi anche un’entità diversa dalle persone fisiche.
  2. la denominazione e il comune dove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie. La denominazione può essere formata (art. 2326) in qualunque modo ma deve contenere l’indicazione di società per azioni. Se tale denominazione contiene il nome di uno dei soci, questi, nel caso in cui esca dalla società, non può pretendere che esso venga eliminato. La sede è il luogo dove si trovano gli uffici amministrativi. Prima della riforma la giurisprudenza intendeva come sede da indicare nello statuto non solo il comune, ma anche l’indirizzo, cosa questa che costringeva a convocare l’assemblea straordinaria e a modificare lo statuto anche per semplici traslochi. La riforma, invece, ha disposto l’obbligo di indicare nello statuto soltanto il comune, facendo dell’indirizzo una semplice indicazione da depositare presso il registro delle imprese.
  3. l’attività che costituisce l’oggetto sociale, il quale rappresenta la saldatura tra la struttura finanziaria e l’impresa. Tale oggetto costituisce un limite ai poteri degli amministratori, la cui violazione è fonte di responsabilità per questi ultimi. L’omessa indicazione dell’oggetto sociale, così come la sua illiceità o contrarietà all’ordine pubblico, danno luogo alla nullità della società. La prassi, comunque, è nel senso di una enunciazione molto generica dell’oggetto sociale: vengono infatti utilizzate formule vaghe, elastiche, ed allusive al compimento di attività utili al raggiungimento degli scopi sociali.
  4. l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato: il capitale sottoscritto, infatti, può non corrispondere a quello versato perché l’art. 2342, pur imponendo che all’atto della costituzione vi sia la sottoscrizione integrale, consente che esso sia versato solo in parte (almeno il venticinque percento), a condizione però che si tratti di conferimenti in denaro e che non si proceda con atto unilaterale. Il minimo di capitale è ora indicato in centoventimila euro (art. 2327), ma nulla vieta all’atto costitutivo di prevedere il versamento di un sovrapprezzo.
  5. il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione di circolazione.
  6. il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura. Dal momento che, come detto, nelle società per azioni non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera e di servizi (art. 2342), i conferimenti di crediti e di beni in natura richiedono una stima.
  7. le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti. Tale indicazione sembra necessaria soltanto nel caso in cui l’atto costitutivo intenda imporre all’assemblea chiamata a deliberare sulla distribuzione degli utili un qualche criterio particolare.
  8. i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori.
  9. il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri. Quanto al numero degli amministratori, di norma gli statuti indicano un numero minimo e massimo, lasciando così all’assemblea di stabilire quanti, di volta in volta, nominarne in concreto. Nell’atto costitutivo, comunque, oltre ad indicare a quali degli amministratori è affidata la rappresentanza, si deve anche provvedere alle nomine delle cariche sociali.
  10. il numero dei componenti il collegio sindacale (da tre a cinque). Anche qui, comunque, come nell’amministrazione, il numero potrà risultare dallo statuto, mentre i nomi dei primi sindaci dall’atto costitutivo in senso stretto.
  11. la nomina dei primi amministratori, dei primi sindaci, dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, dal soggetto al quale è demandato il controllo contabile.
  12. l’importo globale (approssimativo) delle spese per la costituzione poste a carico della società.
  13. la durata della società oppure, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo (non superiore ad un anno) decorso il quale il socio potrà recedere. Se la società viene costituita a tempo indeterminato, comunque, i soci possono esercitare il loro diritto di recesso in qualsiasi momento.

Sebbene questo sia il contenuto necessario dell’atto costitutivo, nulla vieta che le parti aggiungano tutte le ulteriori pattuizioni che credono. L’atto costitutivo, comunque, deve considerarsi regolare non solo quando alla mancanza di alcuni elementi si può sopperire con il ricorso alle norme supplementari, ma anche quando alcuni elementi, pur non essendo espressamente indicati, possono desumersi dal complesso dell’atto.

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