Nella costituzione per pubblica sottoscrizione compare la figura del promotore, ovvero di colui che, prendendo l’iniziativa, compila un programma contenente le caratteristiche essenziali della società da costituire (art. 2333 co. 1):

  • l’oggetto.
  • il capitale.
  • le principali disposizione dell’atto costitutivo.
  • la partecipazione agli utili riservata ai promotori (eventuale: art. 2340).
  • il termine entro il quale dev’essere stipulato l’atto costitutivo.

Tale programma, con le firme autenticate dei promotori, dopo essere stato depositato presso un notaio, viene reso pubblico, in modo tale da raccogliere le adesione (co. 2), le quali, tuttavia, devono necessariamente risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata (co. 3). Avvenuta l’integrale sottoscrizione del capitale, i promotori devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta giorni per versare il venticinque percento dei conferimenti in denaro (art. 2334 co. 1). Trascorso inutilmente questo termine, i promotori possono agire contro i sottoscrittori morosi, costringendoli al versamento oppure sciogliendoli dall’obbligazione assunta (co. 2). I promotori, comunque, una volta avvenuto il versamento, devono convocare l’assemblea dei sottoscrittori (assemblea costituente) mediante raccomandata (co. 3).

L’assemblea dei sottoscrittori è tenuta a (art. 2335 co. 1):

  • accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società (es. sottoscrizione del capitale sociale, versamento del venticinque percento dei conferimenti).
  • delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto.
  • delibera sulla partecipazione agli utili che i promotori si sono riservati come compenso.
  • nomina gli amministratori ed i sindaci.

Le condizioni richieste per la validità delle deliberazioni dell’assemblea variano in base ai casi. Per le deliberazioni che non modificano il programma, occorre che all’assemblea sia intervenuta almeno la metà dei sottoscrittori (co. 2) e che le deliberazioni siano prese a maggioranza (co. 3). Al contrario, per le deliberazioni che modificano il programma, occorre il consenso di tutti i sottoscrittori, il quale, tuttavia, non deve necessariamente essere espresso in assemblea (co. 4).

Prese le deliberazioni suddette, gli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, procedono alla stipulazione dell’atto costitutivo, che deve poi essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2336).

Le situazione dei promotori (art. 2337) varia a seconda di come si evolva la situazione:

  • se la società si costituisce (art. 2338 co. 2), i promotori devono essere rilevati dalle obbligazioni assunte e rimborsati delle spese sostenute.
  • se la società non si costituisce (co. 3), le obbligazioni assunte e le spese sostenute restano definitivamente a carico dei promotori, i quali non possono rivalersene verso i sottoscrittori.

I promotori, inoltre, sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi (art. 2339):

  • per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti.
  • per l’esistenza dei conferimenti in natura.
  • per la veridicità delle comunicazioni fatte al pubblico per la costituzione della società.
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