Sottoscrizione reciproca di azioni

Come l’art. 2357 quater vieta la sottoscrizione delle proprie azioni, così l’art. 2360 vieta la sottoscrizione reciproca di azioni, sia in sede di costituzione che in sede di aumento di capitale. Tale reciprocità, tuttavia, richiede una contestualità almeno logica, ossia un’unica operazione combinata allo scopo.

Mentre l’art. 2357 quater prevede un meccanismo diretto a conservare validità alla sottoscrizione delle azioni, tuttavia, l’art. 2360 nulla dispone circa le conseguenze della sottoscrizione reciproca. Venendo quindi a valere i principi generali, si ha la nullità di entrambe le sottoscrizioni.

Acquisto o sottoscrizione non reciproci

La disciplina contenuta nell’art. 2360 risulta manchevole: essa, infatti, suppone che le operazioni siano preordinate, sebbene l’inconveniente lamentato si verifichi ugualmente anche qualora si abbia un incrocio azionario scorrelato da operazioni di sottoscrizione o di acquisto. Anche in questo caso, infatti, si produce lo stesso gioco di specchi nascente dall’acquisto di proprie azioni (il patrimonio di A viene a trovarsi costituito da azioni di B, che a sua volta abbia in tutto o in parte il suo patrimonio costituito da azioni di A).

L’art. 2357 non vieta tale acquisto, ma lo circonda di una serie di cautele aventi ad oggetto le modalità di esso (es. un limite quantitativo fissato in 1/10 del capitale). Al contrario, nessuna di tali cautele viene dettata con riferimento agli incroci azionari derivanti da acquisti o sottoscrizioni di azioni, se non con riguardo al caso che una delle due società sia controllata dall’altra. Qualora quest’ipotesi non ricorra, quindi, siamo in presenza di una vistosa lacuna nell’ordinamento.

Acquisto o sottoscrizione di partecipazioni della controllante da parte della controllata

Si parla di acquisto o sottoscrizione di partecipazioni e non di azioni perché la disciplina fa costante riferimento all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote, volendo applicare tale disciplina anche all’ipotesi in cui la società controllante sia rappresentata da una s.r.l.

Tale regolamentazione è dettata in attuazione della direttiva comunitaria n. 92/101 del 1992, avente per obiettivo l’equiparazione della disciplina degli acquisti (e della sottoscrizione) di azioni della controllante da parte della controllata alla disciplina dell’acquisto di azioni proprie.

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