La società, come detto, si costituisce attraverso una duplice manifestazione di volontà:

  1. la sottoscrizione del programma.
  2. la deliberazione dell’assemblea.

Se si considera che il contenuto del programma non può essere variato in assemblea senza il consenso unanime dei sottoscrittori, pare evidente che la dichiarazione principale sia la prima. Detto questo, sembra logico ritenere che il contratto sociale venga a stipularsi proprio per effetto di tale sottoscrizione.

Il contratto sociale, tuttavia, non è ancora completo. La determinazione degli elementi mancanti, quindi, viene rimessa all’assemblea, a cui viene appunto riconosciuta la funzione di integrare il contratto esistente. Il contratto, come sappiamo, può sorgere incompleto (art. 1346) e completarsi successivamente (art. 1349), stessa cosa che si ha nella stipulazione della società per pubblica sottoscrizione. In questo caso, tuttavia, la fissazione degli elementi mancanti viene riservata all’assemblea degli stessi sottoscrittori, con deliberazione presa a maggioranza. Dato che questa integrazione è necessaria, essa viene a costituire una condizione sospensiva del contratto, con il verificarsi della quale questo si perfeziona con efficacia retroattiva.

La stipulazione dell’atto costitutivo, poi, non è che una semplice ripetizione del contratto sociale con i suoi completamenti, ripetizione, tuttavia, sia opportuna, perché le clausole del contratto vengono tutte organicamente raccolte, sia necessaria, perché la costituzione della società deve risultare da atto pubblico. Data la modesta funzione riconosciuta alla stipulazione dell’atto costitutivo, comunque, ai soci intervenuti in assemblea è consentito di procedere in rappresentanza dei soci assenti.

In ordine alla natura dei promotori, essi sono sostanzialmente dei mediatori, perché rimangono estranei al contratto, che viene a concludersi direttamente tra i sottoscrittori (tesi Ferrara). Resta poi da spiegare perché tali promotori possano costringere i sottoscrittori a fare il versamento o scioglierli dall’obbligazione (art. 2334 co. 2). Sempre a detta del Ferrara, questo è possibile perché i promotori agiscono come rappresentanti degli altri sottoscrittori, facendosi di fatto portatori del loro interesse a che tutti depositino il venticinque percento dei conferimenti in denaro.

La responsabilità posta a carico dei promotori si risolve in una garanzia piuttosto normale per il mediatore, e, se essa viene estesa anche a coloro per conto dei quali i promotori hanno agito, ciò avviene al solo scopo di impedire che si raggiri la legge, facendo figurare come promotori delle teste di legno.

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