Tralasciando le ipotesi particolari (es. provvedimento legislativo, trasformazione di un ente pubblico oppure atto di fusione o di scissione), di norma la società nasce da un atto di natura negoziale, il quale richiede la formalità dell’atto pubblico (art. 2328). Con la stipulazione di tale atto, tuttavia, la società non è ancora costituita, essendo necessaria la sua iscrizione nel registro delle imprese. La costituzione della società, quindi, è concettualmente diversa dall’atto costitutivo.

La legge prevede due modi per la stipulazione dell’atto costitutivo:

  1. la costituzione simultanea.
  2. la costituzione per pubblica sottoscrizione.

Tale forma dovrebbe essere funzionale alla costituzione di società che richiedono un ingente capitale iniziale di cui sia incerta la sottoscrizione.

Anche quando si voglia coinvolgere un largo numero di soci, tuttavia, si preferisce procedere alla costituzione simultanea, con uno di questi due accorgimenti:

  • la forte partecipazione di un ente finanziario che si impegni a collocare tra il pubblico le azioni da lui sottoscritte.
  • il lancio, una volta costituita la società, di un forte aumento di capitale con offerta di sottoscrizione al pubblico.
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