Secondo l’art. 2251, nella società semplice il contratto non é soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

Inoltre, non sono dettate disposizioni specifiche per quanto riguarda il contenuto dell’atto costitutivo.

In base al codice del 1942 la ss non era assoggettata alla iscrizione nel registro delle imprese, ma con la riforma del 1993 è stata introdotta anche per le ss, art. 8, 4° comma legge 580/1993 (oggi art. 2 dpr 558/1999).

L’iscrizione avviene nella sezione speciale ed in origine aveva solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, mentre oggi l’art. 2 d.lgs 228/2001 ha attribuito all’iscrizione delle attività agricole, funzione di pubblicità legale con efficacia dichiarativa ex art. 2193. Quindi, tutte le ss sono soggette all’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale.

La costituzione della ss resta improntata alla massima semplicità formale e sostanziale, anche perché la registrazione non incide né sull’esistenza né sulla disciplina della società.

Il contratto di ss può essere concluso anche verbalmente o può risultare da comportamenti concludenti (società di fatto).

Invece, per l’atto costitutivo della snc sono dettate regole di forma, art. 2296 e regole di contenuto, art. 2295. Entrambe sono prescritte solo ai fini dell’iscrizione della società nel registro delle imprese, iscrizione che è condizione di regolarità della società, ma non è condizione di esistenza della stessa. Infatti, l’omessa iscrizione incide solo sulla disciplina della snc. Ciò comporta che i rapporti tra società e terzi sotto alcuni aspetti sono regolati dalla disciplina della ss, art. 2297.

Da qui la distinzione fra snc regolare e snc irregolare. È regolare la snc che è iscritta nel registro delle imprese ed è integralmente disciplinata dalle norme della snc.

È irregolare la snc non iscritta nel registro delle imprese, perché le parti non hanno provveduto a rediger l’atto costitutivo (società di fatto) o perché, pur avendolo redatto, non hanno provveduto alla registrazione dello stesso. In entrambi i casi la disciplina applicabile è quella della collettiva irregolare.

Perciò, solo ai fini della registrazione e della regolarità della società, l’atto costitutivo della snc deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Inoltre, deve contenere:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;

2) la ragione sociale, che deve essere costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale, art. 2292, 1° comma;

3) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;

4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

5) l’oggetto sociale;

6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;

7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;

8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

9) la durata della società.

La libertà di forma per la costituzione della società di persone incontra un limite quando sono richieste forme speciali dalla natura dei beni conferiti, art. 2251. Quando il conferimento ha per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari è richiesta la forma scritta a pena di nullità, art. 1350.

È tuttavia opinione diffusa che la forma scritta è richiesta solo per la validità del conferimento immobiliare e non per la validità del contratto di società. In mancanza, perciò, sarà nullo solo il vincolo del socio conferente e nullità della società si avrà solo se la partecipazione di quel socio è essenziale, art. 1420.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento