Il codice, pur stabilendo che l’ingresso in processo di una parte non necessaria debba avvenire con la notifica di un atto di intervento in giudizio, non individua puntualmente i soggetti interessati. Al riguardo l’art. 28 co. 2 parla di chiunque vi abbia interesse :

  • prima del codice la giurisprudenza tendeva ad escludere che potessero partecipare al giudizio i cointeressati, soggetti titolari di un interesse legittimo analogo a quello del ricorrente: essi, essendo titolari di un interesse analogo a quello del ricorrente, avrebbero potuto impugnare autonomamente l’atto amministrativo. Il codice, al contrario, ai fini dell’intervento assegna rilievo alla circostanza che il soggetto non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni (art. 28 co. 2), espressione questa che appare riferibile proprio al cointeressato. In generale, quindi, si ritiene che possano intervenire in giudizio anche i controinteressati, a patto che non siano scaduti i termini per un loro ricorso principale;
  • si ammette la partecipazione al giudizio di coloro che subiscono gli effetti indiretti del provvedimento impugnato in forza di una relazione giuridica con una parte necessaria (titolari di un interesse giuridico dipendente). Si discute se in questo caso sia sufficiente un interesse semplice o di fatto. Sebbene una parte della giurisprudenza sembri orientata favorevolmente, è stato sostenuto dalla dottrina che nei casi ammessi dalla giurisprudenza anche l’interesse di fatto avrebbe carattere giuridico. In questi casi la giurisprudenza ammette un intervento adesivo dipendente, con tutte le ripercussioni del caso;
  • oltre ai titolari di un interesse dipendente, vi sono soggetti titolari di un interesse giuridico autonomo alla conservazione dell’atto impugnato che non sono tuttavia controinteressati, non essendo destinatari di specifiche utilità giuridiche assegnate loro dal provvedimento amministrativo. A tali soggetti viene riconosciuto uno status particolare: pur non essendo parti necessarie del processo di primo grado, se sono intervenuti in giudizio possono impugnare la sentenza loro sfavorevole, non essendo loro preclusa la possibilità di proporre difesa diverse o di dar corso ad atti di impulso del processo.
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