In seguito alla cessazione del rapporto di ufficio per una delle predette cause, si ha la vacanza dell’ufficio, che è definitiva e permanente, per cui si rende necessario provvedere alla nomina o elezione di un altro titolare. Ove ciò non sia possibile, ad esempio per mancanza di un nuovo titolare dell’ufficio, ma sia al contempo necessario assicurare la continuità da esso, si ricorre agli istituti appena esaminati della supplenza e della reggenza.

Per gli uffici a titolarità onoraria o politica opera, ove possibile e nei limiti di legge, la disciplina generale cd. della prorogatio, principio in base al quale il titolare dell’ufficio conserva il medesimo anche se è scaduto il termine, finché non viene investito il nuovo titolare. Il precedente titolare continua ad essere legittimo titolare dell’ufficio, anche se è scaduto il termine, o si è dimesso. Egli, infatti, non solo ha il diritto ma anche l’obbligo di permanere nell’ufficio fino all’arrivo del suo successore.

Il principio in esame ha subito modificazioni per effetto di numerosi interventi normativi, tra i quali la L. 444/1994 (cd. legge prorogatio). L’ambito coperto dalla legge riguarda soltanto organi a titolarità onoraria, in quanto per quelli a titolarità strettamente politica operano leggi speciali diversificate secondo le diverse categorie di organi. La legge stabilisce un principio, di portata del tutto generale, secondo cui gli organi amministrativi sono tenuti a svolgere le proprie funzioni secondo il termine di durata per ciascuno di essi stabilito, per cui l’istituto della prorogatio è da ritenersi come assolutamente eccezionale, come stabilito nella sentenza 208/1992 della Corte Costituzionale, che ha negato un’applicazione generalizzata dell’istituto.

Con la legge in esame vengono ristretti i termini della prorogatio, con la previsione di misure sanzionatorie nelle ipotesi di violazione dell’obbligo di rinnovo dei titolari scaduti; è inoltre stabilito che la durata della proroga è di 45 giorni e in questo arco di tempo possono essere adottati solo atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza, pena l’invalidità di essi.

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