La sostituzione ordinaria

È istituto che opera nel caso in cui il testatore abbia previsto un sostituto all’erede designato se questi non voglia o non possa succedere, 688/1c.

Si tratta di una sorta di chiamato successivo. La sostituzione può essere prevista anche a favore e nei confronti di più persone c.d. sostituzione plurima.

La quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituti.

A differenza della rappresentazione, la chiamata in sostituzione ha effetto anche se la prima designazione sia nulla o annullata.

Presupposto della sostituzione è che la persona designata come erede o come legatario non possa o non voglia accettare (perché: premorto, incerta l’esistenza, indegno).

La sostituzione è esclusa se il chiamato (delato) muore dopo l’apertura della successione ma prima di avere accettato l’eredità. In tal caso, al posto del chiamato(delato) il diritto di accettazione si trasmette ai suoi eredi legittimi o testamentari(rappresentanti).

La legge impone ai sostituti di adempiere agli obblighi imposti agli istituiti a meno che il testatore abbia espresso una diversa volontà o gli obblighi in questione abbiano carattere strettamente personale.

Le stesse disposizioni si applicano per espressa previsione di legge anche ai legati. Se il de cuius non ha previsto alcuna sostituzione ordinaria deve verificarsi la possibilità di applicare le regole in materia di rappresentazione

L’accrescimento

Consiste nell’automatica inclusione della quota vacante (nella quale non si può o non vuole succedere) nelle quote degli altri coeredi 674cc.

Quindi, primo presupposto è che il chiamato non può o non vuole accettare perché premorto, indegno, rinunziatario o decaduto dal diritto di accettare, oppure perché la designazione ereditaria sia invalida o inefficace.

Secondo presupposto è che la quota non si devolva per rappresentazione o per sostituzione ordinaria.

L’accrescimento è escluso se il chiamato muore dopo l’apertura della successione ma prima di avere accettato l’eredità. In tal caso, al posto del chiamato il diritto di accettazione si trasmette ai suoi eredi legittimi o testamentari per rappresentazione, 479/1c

Nella successione testamentaria a determinate condizioni opera l’accrescimento della quota del chiamato, che non può o non vuole accettare, a quelle degli altri chiamati che abbiano accettato. L’accrescimento opera quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nella universalità dei beni oppure, quando nella successione particolare l’accrescimento ha luogo se il bene è legato a più collegatari senza determinazione di parti o in parti uguali.

Nella successione legittima opera un meccanismo analogo all’accrescimento perché la parte del chiamato si accresce a vantaggio di coloro che avrebbero concorso con il chiamato stesso. Se il chiamato era solo l’eredità si devolve ai chiamati di grado successivo.

Pertanto, l‘accrescimento è precluso sia dalla sostituzione che dalla rappresentazione. L’accrescimento opera di diritto, in caso di premorienza, indegnità, rinunzia, a favore dei coeredi con effetto dal momento della apertura della successione.

In mancanza di Rappresentazione, Sostituzione, Accrescimento l’eredità si devolve secondo la regola della successione legittima 677cc., cioè si devolve agli eredi di grado prossimo.

Il diritto di accettare si prescrive nel termine decennale dall’apertura della successione.

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