Sono cause di cessazione dalla carica, oltre alla scadenza e alla revoca, la morte, la rinunzia e la decadenza. Tale decadenza si verifica in varie ipotesi:

  • quelle indicate come cause di ineleggibilità e decadenza dall’art. 2399.
  • la perdita sopravvenuta dei requisiti indicati dall’art. 2397 co. 2.
  • l’assenza senza giustificato motivo alle assemblee o a due riunioni consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo (decadenza sanzionatoria).

Vi sono vari dubbi circa i modi di operatività di tale decadenza: alla considerazione che essa dovrebbe verificarsi ipso iure, infatti, si contrappone quella per cui essa deve essere accertata e fatta risultare.

 In caso di morte, rinunzia e decadenza il meccanismo di sostituzione (art. 2401) prevede il subentro dei supplenti in ordine di età, i quali, tuttavia, restano in carica fino alla prossima assemblea , che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono (come per il consiglio di amministrazione) insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano. Nel caso che, con i sindaci supplenti, non si completi il collegio, occorre convocare un’apposita assemblea per la sua integrazione.

In caso di scadenza del triennio di carica senza che si provveda al rinnovo, si verifica il fenomeno nella prorogatio.

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