I sindaci sono nominati prima nell’atto costitutivo e poi dall’assemblea, mentre la nomina del presidente è di competenza dell’assemblea (art. 2400 co. 1). La nomina è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese a cura degli amministratori entro trenta giorni, cosa questa che presuppone che nel frattempo sia intervenuta l’accettazione.

Il loro incarico dura tre esercizi, con scadenza, come per gli amministratori, alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Con riferimento a questa ipotesi di cessazione, si applica anche ai sindaci il principio della prorogatio, per cui la cessazione per la scadenza del termine ha effetto soltanto dal momento in cui il collegio è stato ricostruito. A differenza degli amministratori, essi possono essere revocati soltanto per giusta causa e la relativa deliberazione assembleare è soggetta ad approvazione del tribunale (co. 2). Tale approvazione, tuttavia, non impedisce di far valere in sede contenziosa l’assenza di giusta causa e quindi la nullità della deliberazione di revoca.

 La legge o lo statuto possono prevedere che uno o più sindaci siano nominati dallo Stato o da enti pubblici. I sindaci così nominati hanno gli stessi diritti ed obblighi degli altri, ma è tra di essi che in tal caso deve essere scelto il presidente del collegio.

La retribuzione dei sindaci (art. 2402), se non è stabilita nello statuto, deve essere stabilita dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di carica (tariffe professionali dei dottori commercialisti).

Lascia un commento