cc 1470 È il contratto tramite il quale si trasferiscono la proprietà di una cosa o un diritto, verso il corrispettivo di un prezzo. La compravendita è il contratto più comune nella società contemporanea, e non richiede formalità particolari, essendo in genere sufficiente per la sua conclusione l’accordo verbale. Invece, per la validità della vendita che ha come oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari è necessario che il contratto risulti da un atto scritto cc 1350. La vendita di beni immobili e di beni registrati (ad es., automobili, imbarcazioni ecc.) è comunque soggetta a trascrizione nei pubblici registri cc 2643. Il trasferimento della proprietà del bene compravenduto avviene al momento della manifestazione del consenso dei due contraenti, cioè quando venditore e compratore si accordano sulle esatte caratteristiche del bene e sul prezzo di vendita, e dunque prima della consegna del bene al compratore. La consegna costituisce un obbligo per il venditore; sul compratore gravano invece le obbligazioni di pagare il prezzo e, salvo diverso accordo, le spese della vendita cc 1498 1475.

La vendita obbligatoria. In alcuni casi l’acquisto della proprietà del bene compravenduto è differito a un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto; in tali casi il venditore è obbligato a procurare all’acquirente la proprietà della cosa venduta. Sono esempi di vendita obbligatoria:

  1. la vendita di cose determinate solo nel genere cc 1378: la proprietà si trasferisce all’acquirente quando il venditore effettua l’individuazione della cosa oggetto della vendita;
  2. la vendita di cose future cc 1472: il trasferimento della proprietà della cosa avviene al momento, successivo alla conclusione del contratto, nel quale la cosa viene a esistere (ad es., la vendita di una partita di pulcini prima della schiusa delle uova);
  1. la vendita a rate con riserva della proprietà : venditore e compratore stabiliscono che la proprietà della cosa venduta e immediatamente consegnata si trasferisca al compratore al momento del pagamento dell’ultima rata; il mancato pagamento di una rata non dà diritto al venditore di richiedere la risoluzione del contratto se non supera un ottavo del prezzo di vendita cc 1525; se l’inadempimento del compratore lo supera, il venditore può cc 1526 richiedere la restituzione della cosa, restituendo a sua volta al compratore le rate già riscosse e detraendone una certa somma per l’uso che il compratore ne ha fatto; il venditore deve comunque essere risarcito dei danni.

Garanzia della vendita. Se il venditore, dopo la conclusione del contratto, non consegna il bene oggetto della vendita, l’acquirente rivolgendosi all’autorità giudiziaria può chiedere la consegna (cioè l’adempimento del contratto) oppure la risoluzione del contratto.

  1. Garanzia per evizione. Se la cosa venduta viene rivendicata da un terzo (che ritiene di esserne il vero proprietario), entra in gioco la garanzia per evizione dovuta dal venditore al compratore anche in assenza di specifiche pattuizioni. In caso di evizione totale cc 1483 (cioè quando una terza persona ha chiamato in giudizio il compratore per reclamare la proprietà della cosa venduta e, all’esito della causa, il compratore è condannato alla restituzione della cosa al terzo), il venditore deve restituire al compratore il prezzo di vendita e le spese successive; deve anche risarcirgli il danno subito dall’evizione, se il compratore non era al corrente della proprietà altrui della cosa. In caso di evizione parziale cc 1484 (cioè quando risulta che la cosa è parzialmente altrui), il compratore ha diritto a una riduzione del prezzo; o può anche sciogliere il contratto, qualora si possa ritenere che non lo avrebbe concluso se avesse conosciuto i termini reali della situazione. In ogni caso, il compratore deve essere risarcito dei danni, se ignorava che la cosa era parzialmente altrui.
  2. Garanzia per vizi. Se la cosa venduta presenta difetti di una certa gravità, al compratore spetta la garanzia per i vizi cc 1490. In particolare, la cosa può presentare vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore; o può non avere le qualità specificamente garantite dal venditore: in tal caso il compratore deve denunciare i vizi o la mancanza di qualità al venditore, entro 8 giorni dalla consegna se si tratta di vizi apparenti, oppure entro 8 giorni dalla loro scoperta se si tratta di vizi occulti. Dopodiché il compratore, a sua scelta, può richiedere la risoluzione del contratto con restituzione della cosa e del prezzo, o la riduzione del prezzo. In ogni caso gli spetta il risarcimento dei danni, se il venditore non dà prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa; l’azione del compratore deve però essere esercitata entro 1 anno dalla consegna.
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