Patti aggiuntivi del contratto:

  • Il patto di riscatto: il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo (non può essere superiore) e i rimborsi stabiliti (art. 1500). Il patto di riscatto, dunque ha effetti reali e introduce nel contratto una condizione risolutiva potestativa. Il termine previsto per il riscatto, se maggiore di due (beni mobili) o i cinque anni (beni immobili), viene ridotto a questi termini legali. Se la cosa è stata alienata a terzi il venditore può ottenere il riscatto della cosa anche da questi, sempre che questi abbiano potuto accertarsi, tramite pubblicità, dell’esistenza del patto (art. 1504).
  • Il patto di riservato dominio (vendita a rate): il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna (art. 1523). Se il contratto è risolto il venditore deve restituire le rate riscosse, ma, se tale risoluzione dipende dalla colpa del compratore, questo deve anche risarcire il danno al venditore e pagargli un equo compenso per l’uso (art. 1526). La riserva di dominio è opponibile ai creditori del compratore, se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento, ma non è opponibile al terzo acquirente dal compratore, escluso il caso di vendita di macchina superiore a 30.000 £ (15,49 €) trascritto nell’apposito registro (art. 1524).
  • Il patto di prelazione
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