La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà (contratto a effetti reali) di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470). Si tratta dunque di un contratto di scambio a prestazioni corrispettive.

Il prezzo può essere stabilito da un terzo eletto o da eleggere dopo la conclusione del contratto. Se il terzo manca o le parti non si accordano per la sua nomina, essa può essere fatta dal tribunale di pertinenza (art. 1473). Se il prezzo non è stato determinato, ma riguarda una cosa che il venditore vende abitualmente si presuppone che quello sia il prezzo di riferimento delle parti.

Il contratto di vendita crea obbligazioni a carico di entrambe le parti. Il compratore ha solo l’obbligo di pagare il prezzo, nel luogo e nel termine della consegna (art. 1498), e le spese della vendita (art. 1475). Oggetto dell’obbligazione del venditore è la consegna della cosa allo stato in cui si trovava al momento della vendita. Insieme con la cosa il venditore deve consegnare anche i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta (art. 1477).

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