La garanzia per evizione

Il venditore è obbligato a far acquistare la proprietà della cosa o il diritto ad ottenerla (art. 1472).

Se il venditore ha venduto una cosa non di sua proprietà e quindi non ha trasferito la cosa venduta, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto. Il venditore è quindi tenuto a restituire all’acquirente il prezzo pagato, a rimborsargli le spese e, se era in mala fede, anche le spese voluttuarie (art. 1479). Il compratore può sospendere il pagamento se ha ragione di temere che la cosa non sia del venditore e che i terzi vogliano affermare il loro diritto di proprietà su di essa (rivendicazione).

Se la cosa venduta è gravata da garanzie reali o da vincoli sussistono due casi:

  • se il venditore non ha dichiarato l’esistenza di tali vincoli il compratore può sospendere il pagamento.
  • se il compratore è a conoscenza di tali vincoli non può chiedere la risoluzione del contratto, ma il venditore è tenuto comunque verso di lui per il caso di evizione.

Nel secondo caso, come detto, il venditore garantisce al compratore che la cosa non gli sarà sottratta se non dall’effettivo proprietario (garanzia di evizione). Se il compratore subisce l’evizione quindi il compratore deve risarcire il danno e ogni spesa risentita dal compratore secondo l’art. 1479 (art. 1483).

Per evitare l’evizione il compratore può pagare al proprietario una somma di denaro che, se rimborsata dal debitore insieme con interessi e spese, libera quest’ultimo da tutte le conseguenze della garanzia (art. 1486).

I contraenti possono anche escludere la garanzia per evizione, ma il venditore è comunque tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio (art. 1487). Se il compratore subisce l’evizione può soltanto chiedere la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese (art. 1488).

La garanzia per i vizi

Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia esente da vizi tali da renderla inidonea all’uso o da diminuirne il valore (art. 1490).

Se i vizi sono tali da alterare la cosa e da conformarne un’altra diversa, si ha aliud pro alio, e si applicano i rimedi dell’inadempimento contrattuale.

Ci sono due tipi di vizi:

  • apparenti: se i vizi erano facilmente riconoscibili (apparenti) o il compratore li conosceva la garanzia non è dovuta, ma il venditore risponde comunque dei vizi, se aveva dichiarato che fossero assenti (art. 1491).
  • occulti: se i vizi sono occulti il compratore può domandare a scelta irrevocabile o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (art. 1492). La garanzia per i vizi occulti può essere esclusa o limitata, ma tale patto non ha effetto se il venditore conosceva i vizi, ma non li ha comunicati alla controparte.

Ci sono due conseguenze se la cosa consegnata è perita a seconda di come sia accaduto:

  • se è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto, ovvero il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare le spese e i pagamenti legittimi, mentre il compratore deve restituire la cosa se questa non è perita in conseguenza dei vizi (art. 1493).
  • se è perita per caso fortuito o per causa imputabile al compratore, questo può domandare solo la riduzione del prezzo.

In ogni caso il venditore deve risarcire il danno a meno che non provi di aver ignorato i vizi senza sua colpa (art. 1494).

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