Vendita di cose mobili

La consegna deve avvenire nel luogo dove la cosa si trovava al momento della vendita o nel luogo dove il venditore ha il suo domicilio/sede dell’impresa. Se tale cosa venduta deve essere trasportata (spese a carico del compratore), il venditore si libera dell’obbligo consegnandola al vettore (art. 1510).

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla a spese dello stesso compratore, informandolo prontamente del deposito eseguito (art. 1514).

Si presentano chiaramente due conseguenze diverse a seconda che sia inadempiente il venditore o il compratore:

  • compratore inadempiente (art. 1515): se il compratore non esegue l’obbligo di pagare il prezzo, il venditore può far vendere la cosa a spese del compratore a mezzo di un ufficiale giudiziario, informando il compratore della vendita. Il compratore ha diritto al ricavo netto della vendita e al risarcimento del maggior danno.
  • venditore inadempiente (art. 1516): se il venditore non adempie la sua obbligazione e la vendita ha per oggetto cose fungibili di prezzo corrente, il compratore può far acquistare la cosa a spese del venditore a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il compratore ha diritto alla differenza tra l’ammontare della spesa occorsa per l’acquisto e il prezzo convenuto e il risarcimento del maggior danno.

Vendita con riserva di godimento (art. 1520): il contratto si perfeziona quando il gradimento è comunicata al venditore.

Vendita a prova (art. 1521): si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso.

Vendita su campione (art. 1522): il campione serve come esclusivo paragone per la qualità della merce. Se si riscontra difformità il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.

Vendita di merci in viaggio/ depositate in magazzini (art. 1527): il venditore si libera dall’obbligo consegnando al compratore il titolo rappresentativo della merce e tutti i documenti previsti.

Vendita di cose immobili

  • Vendita a misura (art. 1537): il bene immobile è venduto con un prezzo computato in relazione alla sua misura. Se la misura risulta inferiore, il compratore ha diritto a una riduzione, mentre se risulta superiore, deve corrispondere un supplemento (se l’eccedenza oltrepassa la ventesima parte di quella indicata il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto).
  • Vendita a corpo (art. 1538): il bene immobile è venduto in relazione alla massa complessiva. Non si fa luogo a diminuzioni o supplementi del prezzo, salvo che la misura sia inferiore o superiore a quella indicata di un ventesimo.
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