Il registro delle persone giuridiche
Il d.p.r. 361/2000 contiene un regolamento delegato che ha istituito un nuovo registro delle persone giuridiche. Le novità di maggior rilievo riguardano l’assegnazione del registro alle prefetture ed il valore costitutivo di alcune iscrizioni, innanzi tutto quella che da luogo al riconoscimento.
I comitati
Nei comitati di soccorso o di beneficienza, promotori di opere pubbliche ecc. una pluralità di persone promuove la realizzazione di un obbiettivo, rende noto il suo programma e ne persegue l’attuazione prima sollecitando attribuzioni liberali da parte del pubblico o degli oblatori, poi mediante la spendita del denaro o la distribuzione degli altri beni. La responsabilità per la conservazione e la destinazione ricade sugli organizzatori. Delle obbligazioni assunte rispondono solitamente tutti i componenti del comitato. Secondo previsione di legge il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente. Il comitato può anche ottenere il riconoscimento, e la concessione della personalità giuridica si adeguerà agli elementi materiali concreti. Nel comitato si può ravvisare il profilo organizzativo di un’associazione la quale prepara l’utilizzazione dei fondi raccolti secondo la destinazione di interesse pubblico. Elemento caratterizzante del comitato è solo la raccolta dei fondi dall’esterno che giustifica l’intervento pubblico qualora i fondi raccolti fossero insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile. L’autorità amministrativa stabilisce al devoluzione dei beni libera non essendo influenzata dallo scopo già fissato com’è invece, per la fondazione.