Costituzione, riconoscimento

La fondazione è un’istituzione creata da un fondatore (o da più fondatori) per attuare la destinazione di un patrimonio a un determinato scopo.

Si distingue dall’associazione, perché quest’ultima consiste in un gruppo di persone, le quali, deliberando in assemblea, possono determinare, interpretare e modificare liberamente gli scopi dell’associazione, orientarne l’attività attraverso la scelta e il controllo degli amministratori, e anche deciderne lo scioglimento.

La fondazione, invece, persegue finalità esterne, che sono predeterminate dal fondatore con l’atto costitutivo, si impongono agli organi della fondazione e sono relativamente immutabili.

La fondazione ha solo organi serventi; non ha un organo dominante, come è l’assemblea degli associati in un’associazione.

La fondazione è costituita con atto pubblico o con testamento (art. 14 c.c.). L’atto costitutivo deve contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede e le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Deve inoltre determinare i criteri e le modalità di erogazione delle rendite (art. 16 c.c.).

Anche la fondazione acquista la personalità giuridica con il riconoscimento amministrativo.

Se l’attività è iniziata prima del riconoscimento e ne derivano delle obbligazioni, di queste risponderanno personalmente coloro che le hanno assunte.

La costituzione e gli altri fatti più importanti della vita delle fondazioni sono soggetti a pubblicità nel registro delle persone giuridiche.

Organi. Controlli pubblici

Gli amministratori sono nominati con i criteri prescritti dall’atto di fondazione. Se questo non provvede gli amministratori vengono scelti dall’autorità amministrativa (art. 25 c.c.).

Il controllo è esercitato dall’autorità amministrativa.

Diritti dei beneficiari

Sovente gli statuti delle fondazioni prevedono l’erogazione di somme o l’esecuzione di altre prestazioni a terzi. Ci si domanda, allora, se questi abbiano un corrispondente diritto soggettivo: se possano, cioè, agire per ottenere la prestazione, nel caso che la fondazione non la esegua.

La risposta è affermativa, nel caso che il terzo sia determinato dall’applicazione meccanica di criteri previsti nell’atto costitutivo della fondazione, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali.

Trasformazione ed estinzione delle fondazioni

La struttura e lo scopo della fondazione sono quelli determinati inizialmente nell’atto costitutivo.

La loro immutabilità non può, però, essere assoluta. Perciò, se lo scopo si esaurisce, o diventa impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diventa insufficiente, l’autorità governativa può trasformare la fondazione, allontanandosi il meno possibile dal suo carattere originario (art. 28 c.c.). Nel caso che il patrimonio sia divenuto insufficiente il provvedimento più razionale è spesso quello della fusione con altre fondazioni che abbiano uno scopo analogo.

La trasformazione non è però ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione dell’ente e di devoluzione dei beni a terze persone (art. 28 c.c.).

La fondazione si estingue per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto; si estingue inoltre quando lo scopo è stato raggiunto o è diventato impossibile (art. 27 c.c.), se l’autorità governativa non provvede alla trasformazione.

I comitati

I comitati sono gruppi di persone che raccolgono presso terzi fondi destinati ad uno scopo annunciato.

Lo scopo annunciato costituisce un vincolo di destinazione che grava sui fondi raccolti, e che i componenti del comitato non possono successivamente modificare. Appartengono al genere delle fondazioni.

In assenza dl riconoscimento manca il beneficio della limitazione di responsabilità: delle obbligazioni assunte risponde non solo il fondo raccolto, ma rispondono anche, personalmente e solidalmente, i componenti del comitato. I fondi comuni, però, non appartengono più a coloro che li hanno offerti e neppure appartengono ai componenti del comitato.

La responsabilità personale per le obbligazioni assunte dal comitato grava sui componenti del comitato, e non anche sui sottoscrittori, i quali sono tenuti soltanto ad effettuare le oblazioni promesse (art. 41 c.c.).

Coloro che si assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato (art. 40 c.c.).

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione (art. 42 c.c.).

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