La fondazione scaturisce dal gesto solitario di un fondatore che destina in modo permanente di beni alla realizzazione di uno scopo che si traduce nel vantaggio di categorie più o meno ampie di beneficiari preventivamente non determinati. Mediante atto inter vivos, o testamento il fondatore fissa le regole, che gli amministratori si limitano ad eseguire. Nell’atto di fondazione si distinguono il profilo più propriamente patrimoniale dalla volontà diretta a provocare la nascita del nuovo ente; nel suo insieme l’atto è unilaterale può essere revocato fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento che attribuisce la personalità giuridica, a meno che il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta (art. 15 comma 1). Quest’immagine corrisponde tuttora alla conformazione di molte concrete fondazioni ma la realtà pratica si è evoluta ed arricchita di figure il cui scopo altruistico può implicare in varia maniera l’esercizio di attività economiche. La stessa legge conosce casi di fondazioni che possono trarre risorse da partecipazioni societarie: così è per le fondazioni di origine bancaria. Avviene inoltre che la costituzione di nuovi enti sia dovuta a vaste pluralità di fondatori o sia suscitata da soggetti che coesistono e convivono con le fondazioni ricevendone favorevoli riflessi. Non può accadere tuttavia che agli amministratori o agli altri organi delle fondazioni siano attribuiti poteri incidenti sul rapporto tra il patrimonio risultante dall’atto costitutivo e lo scopo fissato nell’atto di fondazione. Considerando questo dato rimane valida l’affermazione della prevalenza dell’elemento personale nell’associazione e della prevalenza dell’elemento patrimoniale nella fondazione.

I comitati. Rinvio

Ai due tipi fondamentali si aggiunge il comitato caratterizzato dalla richiesta all’esterno di fondi la cui raccolta è programmata per il raggiungimento di scopi generalmente di pubblica utilità.

La denominazione e la sede

La legge vuole che le associazione e le fondazioni abbiano una denominazione ed una sede, requisiti che soddisfano esigenze di identificazione del soggetto e di collegamento con un luogo determinato. La scelta di una denominazione e di una sede è indispensabile per ottenere il riconoscimento che attribuisce la personalità giuridica. Invece, l’esistenza di un’associazione non riconosciuta non può essere senz’altro negata per il solo fatto che questa non si sia ancora data una denominazione.

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