Nel registro delle persone giuridiche, tenuto presso il prefetto, ai sensi dell’art. 4, devono essere indicati: la data dell’atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata qualora sia determinata, la sede della persona giuridica, nonché il cognome, nome e codice fiscale degli amministratori.nel registro, inoltre, devono essere iscritte le modificazioni le modificazioni apportate a ciascuno di questi requisiti, compreso lo scioglimento, l’estinzione e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è prevista da norme di legge o di regolamento. L’iscrizione della persona giuridica nell’attuale sistema ha natura costitutiva, contrariamente al precedente regime in cui la registrazione integrava una semplice pubblicità dichiarativa, la cui omissione comportava solo una serie di sanzioni civili e penali (gli amministratori della persona giuridica non registrata, infatti, rispondevano solidalmente personalmente insieme alla persona giuridica delle obbligazioni assunte). Ci si chiede se sia possibile individuare nelle associazioni in attesa di riconoscimento un centro di imputazioni giuridiche.

Parte della dottrina (Auricchio) e della giurisprudenza aveva assimilato le associazioni in attesa di riconoscimento alle associazioni non riconosciute, giungendo alla conclusione che se l’associazione poteva vivere anche senza nessun riconoscimento come associazione non riconosciuta, nelle more del riconoscimento l’associazione poteva tranquillamente seguire le regole proprie dell’associazione non riconosciuta. In caso di diniego del riconoscimento l’associazione poteva continuare a vivere anche come associazione non riconosciuta.

A conclusione opposta perveniva invece altra parte della dottrina (Capozzi) che distingueva l’associazione non riconosciuta dall’associazione in attesa di riconoscimento, per il fatto che la prima rappresentava una fattispecie completa che produceva i suoi effetti dal momento della stipula dell’atto costitutivo; la seconda, invece, si strutturava come una fattispecie a formazione progressiva, essendo il riconoscimento un elemento cronologicamente separato dagli altri. In altre per costituire un’associazione riconosciuta occorrevano necessariamente tre fasi: stipula dell’atto costitutivo, riconoscimento e registrazione, e solo il convergere di questi elementi dava luogo ad un unico risultato finale. L’entrata in vigore della riforma sembra aver dato ragione a quest’opinione, fino al punto di sostenere l’inesistenza dell’ente non ancora iscritto.

Resta, però, da giustificare il disposto dell’ art. 2 del dpr. 361/00 che, prevedendo che la domanda per il riconoscimento di una persona giuridica debba essere sottoscritta dal soggetto cui è conferita la rappresentazione dell’ente, sembra presupporre l’esistenza di un soggetto di diritto prima dell’iscrizione è di una attività imputabile all’ente. L’apparente contrasto può però essere risolto attraverso l’istituto della rappresentanza della persona futura, prevista dal codice civile in materia di nascituri, rinvenendo anche nell’ipotesi degli enti in attesa di riconoscimento,1 fattispecie a formazione progressiva in cui si ha un eccezionale anticipo di alcuni degli elementi (si consente infatti, di agire per un soggetto che non esiste ancora, cioè l’ente prima dell’iscrizione). Si ha quindi una situazione di dipendenza nelle more del riconoscimento dell’ente, per cui la titolarità dei diritti e la soggettività sono in fieri. Delle obbligazioni assunte in nome dell’associazione e della fondazione in attesa di riconoscimento, rispondono solo coloro che hanno agito se l’ente non ratifica gli atti produttivi delle obbligazioni.

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