Ora dobbiamo analizzare i modi e le forme di produzione del diritto. Va subito detto che le fonti si distinguono in due categorie:

a)      fonti di produzione, che sono le fonti del diritto in senso stretto poichè generano le norme giuridiche. Rientrano in questa categoria ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento a produrre norme giuridiche. Sono anche dette fonti legali in quanto sono disciplinate da specifiche norme giuridiche al fine di garantire la legalità della produzione del diritto. Infatti caratteristica di ogni ordinamento moderno è quella di fissare non solo la tipologia delle fonti ma anche i procedimenti di formazione delle norme (ad es. la formazione delle leggi ordinarie è regolata dagli artt. 70 e ss della Costituzione)

b)      fonti di cognizione sono gli atti e gli strumenti pubblici rivolti  a garantire la conoscenza  delle regole giuridiche. Esempi sono la Gazzetta Ufficiale o il Bollettino Ufficiale della Regione.

Tipologia e gerarchia delle fonti

Le fonti di produzione come detto consistono in ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento a produrre norme giuridiche, per tanto si distinguono a loro volta in

a)      fonti atto, sono quelle che afferiscono all’attività di particolari autorità a cui è attribuito il potere di produrre norme giuridiche (es. la legge)

b)      fonti fatto, sono quei comportamenti o situazioni a cui l’ordinamento attribuisce rilevanza giuridica (ad es. gli usi)

Per quanto riguarda l’organizzazione gerarchica delle fonti si individuano 4 livelli:

1)      le fonti primarie, cioè la Costituzione, le leggi costituzionali e il diritto dell’ U.E.

2)      seguono le leggi (statali e regionali) e gli atti aventi forza di legge

3)      i regolamenti

4)      gli usi

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