L’ordinamento giuridico è un sistema dinamico di norme che entro i limiti dati dalla costituzione sostanziale, lo trasformano rendendolo diversamente articolato o modificando se medesime secondo le esigenze politiche del contingente. Ogni ordinamento regola i propri mezzi idonei e congrui alle esigenze di coerenza che lo informano. Tali mezzi sono le fonti di produzione delle norme che si dividono in:

· fonti atto

· fonti fatto

Le fonti di produzione assumono concretezza e significato in base a ciascun ordinamento; il termine fonte può avere diversi significati:

· volontà dell’ordinamento giuridico

· organo che produce una norma giuridica

· atto dell’espressione dell’ organo

Si hanno poi le fonti di cognizione che riguardano i documenti nei quali vengono pubblicate o raccolte le norme.

Le fonti non possiedono la stessa forza nella produzione delle norme, la diversitĂ  corrisponde al grado di posizione gerarchica che il sistema assegna alle fonti. Le norme prodotte da fonte sovraordinata non possono essere contraddette o modificate da fonte subordinata. La diversa forza delle fonti deriva dalla diversa forza delle norme che le specificano.

La gerarchizzazione in senso formale è ben descritta dalla teorica del Kelsen che presuppone al vertice delle fonti la norma sovraordinata e afferma che al di sopra di essa on ci sono norme superiori ed è connessa al “fatto fondazionale” dell’ordinamento stesso.

· Norme valore: principi supremi dell’ordinamento, vanno collocate al vertice della gerarchia, tangibili e immutabili garantiscono la conservazione del sistema.

· Principi fondamentali: regole che hanno valenza più strumentale o di funzione, risultano immodificabili per qualificazione dell’ordinamento.

· Principi costituzionali per assegnazione formale: per peculiare qualifica e collocazione all’interno della legge solenne che il costituente può promulgare.

· Norme ordinarie: hanno fonte specifica nella legge formale, possono essere generate anche da fonti con forza di legge e possiedono la stessa efficacia o idoneità a modificare il complesso normativo.

La possibilitĂ  di modificare certe norme ne determina la stabilitĂ .

L’efficacia delle norme va definita in base al tempo e allo spazio. Le norme dello Stato regolano i rapporti giuridici localizzati in un determinato territorio; mentre l’ordinamento della Chiesa non ha confini.

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