Le fonti di produzione sono “modi di produzione del diritto”(qui ci occupiamo solo di queste), le fonti di cognizione “strumenti materiali con cui il diritto si porta a conoscenza dei destinatari”

Ogni ordinamento giuridico prevede che al suo interno vi sia una gradualità delle varie regole: ogni regola ha la sua ragione in una di rango superiore finchè si arriva a una proposizione base che si giustifica da sola.

Regole primarie. Sono leggi ordinarie promananti dal potenziale legislativo.

Regole secondarie: regolamenti emanati da soggetti che lo possono fare per competenza originaria. La subordinazione si esplica nel fatto che: 1) norma secondaria non può modificare norma primaria (come in Costituzionale rigida legge non modifica Costituzione). 2) Riserva di legge.

Art 25 della Costituzione: “nessuno può esser punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. A una prima lettura sembra che almeno le regole penali che ricollegano a un certo comportamento una sanzione, debbano possedere rango e validità di legge. Ciò si vedrà solo dopo analizzato il concetto di riserva.

Gallo si chiede se la riserva del 25 è riserva di campo di materia ovvero riserva di tipo di disciplina. Se prendiamo la prima posizione, anche le regioni potrebbero legiferare in materia penale nell’ambito delle materie ex 117 cos. Dottrina e giurisprudenza di solito però escludono ciò. La risposta è proprio nella ratio che sottointende il dettato costituzionale: in pratica escludere che le regioni possono far ciò sarebbe per l’art 3 Costituzione (principio di uguaglianza) e art 120 2° e 3°(le regioni non possono adottare provvedimenti ostacolanti l’esercizio dei cittadini di diritto fondamentali: ciò verrebbe compromesso da fatti di reato previsti da leggi regionali).

Ex 25 la materia penale è disciplinabile anche da fonti secondarie? Per Gallo la lettura del 25 farebbe pensare di si (quindi riserva relativa). Infatti si legge “in forza di legge” il che farebbe pensare che un regolamento possa corredare di sanzioni criminali i suoi precetti. Tuttavia i lavori preparatori della cos appaiono più nel senso della riserva assoluta.

Per la dottrina in regime di riserva relativa il regolamento può esplicare la sua rilevanza in tre direzioni:

a) la legge affida al regolamento la determinazione concreta di alcune note costitutive dell’illecito previsto;

b) la legge non delinea nessuna fattispecie criminosa, limitandosi a qualificare come reato la trasgressione di uno qualsiasi dei disposti che emanerà il regolamento;

c) la legge rimette al regolamento la facoltà di stabilire quali tra i comportamenti da esso disciplinati saranno penalmente rilevanti.

Se ci troviamo in costituzione elastica, la riserva è per il legislatore ordinario un’autolimitazione di principio che può esser superata, perchè non trova vincoli di principio. Prima dell’entrata in vigore della cos la dottrina propendeva generalmente per la legittimità dei rapporti tra legge e regolamenti per cui la riserva di legge sarebbe stata rispettata se la legge avesse fissato alcuni principi cui il regolamento doveva uniformarsi.

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