Nel contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o dell’affare verso il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2549). In mancanza di un apporto si ha contratto di cointeressenza.
I terzi acquistano diritti e assumo obbligazioni soltanto verso l’associante, senza dar vita a nessun tipo di organismo (contratto di società) (art. 2551). Tali associati percepiscono utili e partecipano alle perdite nella stessa misura, in base all’apporto che forniscono.
Contratti di servizi
Con la generica dizione di contratto di servizi si possono raggruppare contratti il cui oggetto consiste in un opus, cioè in una prestazione di attività.
Nella prassi sono utilizzati anche schemi atipici che si rifanno non solo alla disciplina dei contratti, ma anche alla responsabilità civile.