L’associazione in partecipazione è un contratto con il quale una parte (l’associante) attribuisce all’altra (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari dietro il corrispettivo di un determinato apporto. Società è associazione in partecipazione hanno in comune il fatto che realizzano una collaborazione patrimoniale per il conseguimento di un lucro attraverso l’esercizio di una attività economica ma si differenziano per le diverse basi giuridiche sulle quali si fonda la collaborazione. Nella società infatti alla comunanza dei risultati corrisponde anche la comunanza dei mezzi e dei poteri attraverso la creazione di una organizzazione giuridica comune in cui tutti i soci si trovano qualitativamente (anche se non quantitativamente) nella stessa posizione.

Nella associazione in partecipazione invece alla comunanza dei risultati non corrisponde una comunanza dell’organizzazione che persegue tali risultati. Infatti la cooperazione si attua solo con il trasferimento dall’associato all’associante dell’apporto (costituito da denaro o beni). L’associante acquista la proprietà e la disponibilità dell’apporto e la gestione dell’impresa spetta solo a lui senza che l’associato possa interferire, spettando a quest’ultimo solo un potere di controllo a tutela della partecipazione agli utili che gli è stata attribuita.

Dal contratto di associazione in partecipazione quindi non sorge alcuna organizzazione giuridica e l’apporto entra a far parte del patrimonio dell’associante costituendo insieme agli altri beni di questo la garanzia di tutti i creditori, anche di quelli le cui obbligazioni siano estranee all’’esercizio della impresa. I rapporti con i terzi si pongono solo per l’associante il quale solo acquista obbligazioni nei loro confronti. L’impresa è quindi comune solo nel senso che i risultati di essa vanno a beneficio o a carico sia dell’associante che dell’associato, infatti sono a carico dell’associato anche le perdite, naturalmente nei limiti dell’apporto.

Infatti non solo l’associato non assume responsabilità nei confronti dei terzi ma anche nei confronti dell’associante la sua obbligazione è limitata all’apporto e, una volta che questo sia stato versato, l’associante non può più far valere alcun diritto nei confronti dell’associato Nonostante tali nette differenze talvolta può essere più difficile marcare i contorni tra società e associazione in partecipazione. Ciò avviene nei casi della società occulta (che si ha quando l’azione sociale è attuata all’esterno solo da uno dei soci o da un estraneo in modo tale che il rapporto sociale non appare) o della società interna (che si ha quando la società ha rilevanza solo interna e quindi una sua azione esterna non è nemmeno prevista).

Anche in questi casi però il criterio di differenziazione rimane nella comunione della organizzazione e della attività che è tipica della società ma non della associazione in partecipazione. Pertanto quando l’azione esterna pur essendo attuata da una sola persona è determinata dalla cooperazione di tutti i partecipanti e quando i beni per mezzo dei quali si opera sono considerati di proprietà comune siamo in presenza di una società anche se tale situazione non appare esternamente con la conseguenza che le norme in tal caso applicabili sono quelle delle società.

Quando invece l’azione è di pertinenza di uno solo dei partecipanti e per effetto dell’apporto l’altro partecipante acquista solo un diritto di partecipazione ai risultati dell’attività attuata individualmente allora siamo in presenza di una associazione in partecipazione.

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