La legge distingue tra le modificazioni essenziali che autorizzano il socio ad esercitare il diritto di recesso e modificazioni non essenziali. I contratti societari (atto costitutivo e statuto) possono prevedere altre cause essenziali ma non possono escludere il diritto di recesso nelle ipotesi previste dalla legge come essenziali.

Per tutte le società di capitali sono modifiche essenziali

a) il cambiamento dell’oggetto sociale

b) la modifica del tipo della società

c) il trasferimento della sede sociale all’estero

d) la revoca dello stato di liquidazione

e) l’eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto

f) l’introduzione o la soppressione di clausole compromissorie (per le sole società che non fanno ricorso al mercato di capitale di rischio).

Per le società a responsabilità limitata costituiscono inoltre modifiche essenziali:

a) la fusione e la scissione

b) l’esclusione del diritto di sottoscrivere l’aumento di capitale .

Per le società per azioni costituiscono inoltre modifiche essenziali:

a) la variazione dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso

b) le modificazioni dello statuto relative al diritto di voto o di partecipazione.

Per le società quotate sono infine modifiche essenziali le deliberazioni che comportano l’esclusione dalla quotazione. In tutte queste ipotesi il socio che non ha concorso all’adozione della deliberazione ha il diritto di esercitare il diritto di recesso e di ottenere n denaro il rimborso della quota fermo restando che il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, perde efficacia, qualora entro 90 giorni la società revochi la deliberazione modificativa o venga deliberato lo scioglimento della società. Il diritto di recesso è inoltre consentito anche al di fuori delle ipotesi di modifiche statutarie: ad es, per le società a tempo indeterminato il socio può sempre recedere salvo preavviso di 180 giorni (o in caso di termine diverso fissato dallo statuto non superiore ad un anno).

Ovviamente se la società contratta a tempo indeterminato è quotata in borsa il diritto di recesso non è consentito in quanto al socio è possibile liquidare il proprio investimento nel mercato regolamentare senza costi per la società. Nella società a responsabilità limitata il socio ha diritto alla liquidazione della sua quota in proporzione al capitale sociale tenendo conto del suo valore di mercato al momento del recesso. Nella società per azioni quotate il valore della quota è calcolato in base alla media dei prezzi di chiusura del semestre precedente alla convocazione dell’assemblea che ha adottato la deliberazione mentre nelle società per azioni non quotate il valore è individuato dagli amministratori (sentito il parere dell’organo di controllo e se presente del revisore dei conti) sulla base della consistenza del patrimonio della società e del valore di mercato se presente.

I soci hanno diritto di conoscere la valutazione e quindi in caso di contestazione il valore è determinato entro i successivi 90 giorni da un esperto nominato dal tribunale.

Nelle società a responsabilità limitata il rimborso della quota deve avvenire entro 180 giorni dal recesso mediante acquisto della quota da parte degli altri soci (in proporzione alle loro quote) o di un terzo individuato dai soci o a carico della società mediante impiego delle riserve disponibili o nel caso esse siano insufficienti mediante riduzione del capitale sociale, alla quale i creditori sociali possono opporsi. Se non si riesce ad arrivare al rimborso la società si scioglie.

Nella società per azioni occorre in primo luogo offrire le azioni in opzione agli altri soci da parte degli amministratori che devono depositare l’offerta presso il registro delle imprese. I soci possono esercitare l’opzione entro 30 giorni dal deposito. Le azioni non acquistate possono essere collocate dagli amministratori presso terzi o nel mercato regolamentare nel caso di azioni quotate. Nel caso in cui trascorsi 180 giorni dalla dichiarazione di recesso non si sia giunti al collocamento delle azioni l’acquisto delle stesse può essere fatto dalla società mediante l’impiego di riserve disponibili o in mancanza tramite riduzione del capitale. In alternativa la società si scioglie come si scioglie anche se c’è stata opposizione dei creditori sociali alla riduzione di capitale.

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