La legge non stabilisce le cause di scioglimento dell’associazione in partecipazione e quindi esse devono essere ricavate dalla disciplina dei contratti associativi. Sono pertanto cause di scioglimento il compimento dell’affare, la realizzazione dell’oggetto della associazione l’impossibilità di compiere l’affare o di conseguire l’oggetto della associazione, la scadenza del termine (se l’associazione è a tempo determinato) o il recesso (se il contratto è a tempo indeterminato), il fallimento dell’associante o il recesso per giusta causa. Nel recesso per giusta causa possono comprendersi le ipotesi di inadempimento da parte di associante o associato e il fatto che l’esercizio produca perdite tali da non consentirne la prosecuzione.
Tale ultima causa vale ovviamente solo per l’associante in quanto l’associato ha liberamente assunto, con il contratto, il rischio di perdere l’apporto mentre l’associante rispondendo delle perdite con tutto il suo patrimonio, ha il diritto di recedere dal contratto in caso di perdite rilevanti. Per quanto riguarda il caso di morte, interdizione o inabilitazione dell’associante non dovrebbe attuarsi automaticamente lo scioglimento del contratto nel caso in cui l’esercizio dell’impresa sia continuato dagli eredi o dal rappresentante legale. Tuttavia in questi casi è riconosciuto all’associato il diritto di recesso per giusta causa qualora la situazione sia tale da far venir meno il rapporto di fiducia che è elemento caratteristico di questo contratto.
Liquidazione dei rapporti tra associato e associante
Allo scioglimento del contratto non segue (come per le società) una fase di liquidazione anche se devono essere regolati i rapporti tra associante e associato. L’associato ha il diritto alla restituzione dell’apporto incrementato degli utili non percepiti o diminuito delle perdite subite. Se l’apporto ha per oggetto beni la restituzione non comporta restituzione del bene ma restituzione del valore corrispondente. In mancanza quindi di accordi particolari ‘in questo caso l’associante ha diritto solo alla restituzione di una somma corrispondente ai beni da lui apportati. La liquidazione della quota deve avvenire immediatamente e quindi l’associato non deve attendere la liquidazione dell’impresa da parte dell’associante.
Contratti affini all’associazione in partecipazione
Accanto alla associazione in partecipazione la legge regola con la stessa disciplina alcuni altri contratti simili. Si tratta di a) contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite. Questo contratto avviene nei rapporti di finanziamento dove in aggiunta o in sostituzione dell’interesse, viene attribuita al finanziatore una percentuale sugli utili della impresa. La somiglianza con il contratto di associazione sta nel fatto che unico gestore dell’impresa e responsabile nei confronti dei terzi è colui che concede la cointeressenza mentre il cointeressato ha gli stessi diritti di controllo che spettano all’associato. La differenza sta invece nel fatto che il cointeressato ha diritto alla restituzione integrale dell’apporto anche in ipotesi di perdita. La natura di questo contratto tuttavia è quella di contratto di credito mentre l’associazione in partecipazione ha natura di contratto associativo. B) il contratto di partecipazione agli utili concluso con i prestatori di lavoro – La partecipazione agli utili può costituire la totalità o parte della remunerazione dovuta ai prestatori di lavoro. C ) il contratto di compartecipazione agli utili o alle perdite di una impresa senza apporto – Questa situazione si verifica tra imprese concorrenti allo scopo di ripartire i rischi o può verificarsi per lo stesso scopo dell’associazione in partecipazione senza esborso di apporto ma solo con la assunzione dell’obbligazione a sopportare le perdite qualora si verifichino. In questo ultimo caso si tratta comunque di una associazione in partecipazione anche in mancanza dell’apporto.