Una delle discussioni importanti è quella se c’è la possibilità di applicare le regole della concorrenza tramite il riconoscimento caso per caso delle caratteristiche economiche dell’attività degli enti che erogano servizi sociali e quindi all’86 par 2. La commissione ha proposto un’ approccio specifico ai servizi sociali di interesse generale tra cui si trovano servizi previdenziali e assicurativi: essi comprendono i principali rischi della vita connessi a salute, infortuni, disoccupazione, pensione, invalidità. in linea generale si può affermare che la giurisprudenza comunitaria esclude nella maggior parte dei casi l’applicabilità delle regole sulla concorrenza: in pratica gli obiettivi sono soli sociali e non economici in quanto la gestione del servizio pubblico dei sistemi di previdenza per Caggiano rientra nelle prerogative degli stati. per la corte però costituisce attività economica anche se non c’è scopo lucrativo il regime previdenziale che opera in base al principio della capitalizzazione e le cui prestazioni sono legate all’entità dei contributi versati e ai risultati finanziari degli investimenti fatti dall’ente di gestione.

Casi riconducibili per corte e tribunale ad attività economica. 1° caso Albany International che riguardava un sistema olandese di previdenza integrativa e qui la cote ha dichiarato che l’ente aveva una finalità economica applicabile 86 ce. 2° sentenza BUPA sul sistema perequativo irlandese in materia di assicurazione integrativa: qui il tribunale la dichiara attività economica in quanto sebbene manki un diritto esclusivo o speciale il servizio economico di interesse generale dipende dall’obbligo del prestatore di contrarre a condizioni costanti senza poter escludere specifici destinatari.

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