Nella descrizione del rapporto tra il diritto e la rete è frequente il paragone dello spazio di Internet col mare che, nella difficoltà di individuare il diritto applicabile, ha generato una specifica regolazione, il “diritto del mare”: non è un caso che per Internet si usi la metafora del “navigare in rete”. Come nel caso del mare, parallelamente nel caso dei byte, si infrangono confini e barrire e si indeboliscono la sovranità e la pretesa di potere degli Stati.

All’origine emergeva l’idea utopica dell’agorà digitale caratterizzata da un’ampia e inedita libertà, dal ruolo centrale svolto dall’informazione e dalla diffusione del potere e   del controllo: ma la realtà si distanzia facendo emergere nuovi poteri, capaci di controllare e restringere le presunte sconfinate libertà.

La rete diventa terreno di conquista dei nuovi colossi mondiali, come Google, Apple, Facebook, Amazon, Alibaba, fuori da ogni legittimazione e controllo istituzionale.

L’individuo deve passare da tali produttori per l’accesso allo svolgimento della propria vita digitale: gli individui sono pronti a cedere propri dati e informazioni in cambio della possibilità di avere accesso a beni e servizi.

Emergono i rischi di una società che dall’essere società dell’informazione rischia di scivolare in una società del controllo e della sorveglianza: una società che se lasciata all’autoregolazione porta a concentrare il potere nelle mani di pochi potenti detentori di dati, informazioni e conoscenza.

Qual è, dunque, oggi l’”orizzonte giuridico dell’Internet”? A quale “ordinamento digitale” siamo indirizzate? L’esigenza prioritaria consiste nel creare un adeguato contesto istituzionale per evitare che le tecnologie informatiche siano guidate solo da logiche di mercato: deve essere ristabilita la supremazia delle libertà e dei diritti fondamentali o prevarrà la logica del più forte e una sorta di privatizzazione della rete.

A questo fine sono necessarie regole comuni formate da una pluralità di attori a diversi livelli a cui le istituzioni e gli stati devono contribuire attivamente.

Gli stati non sono gli unici produttori di norme: oltre che dalle leggi nazionali ma anche sovranazionali, la società tecnologica è regolata dalle regole tecniche del mercato, da regole sociali e soft law.

Gli stessi “giganti della rete” generano norme la cui violazione produce conseguenze: tali regole sono accettate più o meno consapevolmente dagli utenti pur di aver accesso alle piattaforme stesse, senza una reale libertà, dal momento che per accede al servizio l’individuo è costretto ad accettare le regole unilateralmente poste e che possono unilateralmente essere modificate.

Da tale intreccio si comprende il nuovo ruolo a cui è chiamato il diritto che deve recuperare uno spazio giuridico pubblico e mostrarsi capace di incidere nel contesto di riferimento: per farlo ha bisogno della capacità degli stati che devono fare uso di nuove forme di cooperazione e collaborazione idonee a generare regole comuni recanti i principi e i criteri necessari per garantire i diritti e le libertà, messi in pericolo da logiche esclusivamente di mercato.

La regolamentazione delle tecnologie informatiche passa necessariamente da un approccio multitasker e dall’integrazione di fonti diverse.

 

Caso di studio: l’analisi della Dichiarazione dei diritti in Internet

La Dichiarazione dei diritti in Internet è stata approvata il 28 Luglio 2015 dalla Commissione dei diritti e dei doveri relativi ad Internet, istituita dalla Camera dei deputati il 28 Luglio 2014.

La Dichiarazione si concentra sui principi e sui diritti legati più strettamente al funzionamento e alle dinamiche di Internet, costruendo così un documento coerente da cui ricavate regole adatte alle diverse situazioni.

L’analisi dei 14 articoli della Dichiarazione viene condotta utilizzando la divisione in tre macro-aree tematiche: i diritti legati alla possibilità stessa di fruire liberamente delle rete, i diritti afferenti all’identità e alla tutela della persona e i diritti relativi alla sicurezza e alla garanzia del soggetto.

  1. Preambolo

Il preambolo è teso a mettere in evidenza l’impatto di Internet sulla vita dell’uomo e sulla società e a chiarire le finalità di un Internet Bill of Rights.

Sotto il primo profilo viene rilevato come Internet contribuisca a ridefinire lo spazio pubblico e privato, strutturare i rapporti tra i soggetti, modificare la produzione, l’utilizzazione della conoscenza e l’organizzazione del lavoro, consentendo lo sviluppo di una società più aperta e libera.

Sotto il secondo profilo viene sottolineato che l’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali costituisce il “riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet”.

Il preambolo conclude con la ratio di ispirazione e, nel farlo, si collega alla dimensione sovrastatale “una Dichiarazione dei diritti di Internet è strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale”.

 

2. Riconoscimento e garanzia dei diritti

Il primo articolo pone l’accento sulla necessità di riconoscere e di assicurare l’effettività nella rete dei diritti fondamentali di ogni persona e, a tal fine, richiama i principali atti nazionali e sovranazionali che li riconoscono.

Viene evidenziato, poi, il fondamento del riconoscimento dei diritti e del loro necessario bilanciamento che consiste nel “pieno rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza e della diversità di ogni persona”.

 

3. Diritti legali alla possibilità stessa di fruire liberamente della rete Art.2 – Diritto di accesso

Il primo diritto trattato è l’accesso a Internet, che si pone come presupposto per lo svolgimento degli altri diritti e libertà: viene qualificato come “diritto fondamentale” collegandolo agli articoli 2 e 3 della Costituzione ed esplicitando la necessità che sia garantito come diritto sociale.

L’accesso viene garantito non solo come diritto tecnico di collegamento alla rete ma anche nei suoi presupposti sostanziali, assicurando la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anche distribuite.

La Dichiarazione impegna le istituzioni pubbliche a garantire i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale.

 

Art.3 – Diritto alla conoscenza e all’educazione in rete

Collegati al diritto di accesso ad Internet sono il diritto alla conoscenza, all’educazione in rete e alla cultura digitale.

L’articolo 3 non omette di riconoscere la necessaria tutela del diritto d’autore, della proprietà intellettuale e dei diritti derivanti dal riconoscimento degli interessi morali e materiali legati alla produzione di conoscenze.

Riguardo all’educazione e alla cultura digitale si esplicita il diritto di ogni persona di essere posta in condizione di acquisire e aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare Internet in modo consapevole: a tale diritto corrisponde la prestazione sociale cui sono tenute le istituzioni pubbliche che devono promuovere l’educazione   in rete.

 

Art.4 – Neutralità della rete

Un principio fondamentale sul quale Internet deve poggiarsi è costituito dal principio della neutralità della rete, condizione necessaria per l’effettività dei diritti fondamentali, declinazione del principio di uguaglianza dell’articolo 3 della Costituzione.

 

Art.14 – Governo della rete

Un aspetto centrale del presente e del futuro della rete è costituito dalla governance di Internet. Si esplicita l’esigenza che Internet abbia “regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti” della Dichiarazione, per “garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione ed evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica”.

Le regole della rete devono, di conseguenza, tenere conto dei seguenti aspetti: i diversi livelli territoriali, le opportunità di forme di autoregolamentazione, la necessità di salvaguardare la capacità di innovazione anche attraverso la concorrenza e un approccio che tenga conto della molteplicità dei soggetti che operano in rete.

La gestione della rete deve assicurare il principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l’accessibilità delle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati, gli open data: per il rispetto di tali criteri è indispensabile la costituzione di autorità nazionali e sovranazionali.

 

4.       Diritti afferenti all’identità e alla tutela della persona

Art. 5 – Tutela dei dati personali

Nella società tecnologica è centrale il diritto di ogni persona alla protezione dei dati che la riguardano per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza. L’attenzione è posta sui dati che permettono di identificare una persona: si fa riferimento al diritto di ogni persona di accedere ai dati raccolti, di ottenerne la rettifica e la cancellazione per motivi legittimi: condizione necessaria per un legittimo trattamento è il consenso effettivamente informato dell’interessato o altro fondamento legittimo. Il consenso è revocabile e la legge può prevedere che debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni.

È posto il divieto di accesso e trattamento dei dati con finalità anche indirettamente discriminatorie.

 

Art. 6 – Diritto all’autodeterminazione informativa

La libertà informatica e il correlato diritto alla protezione dei dati personali si traducono anche come diritto di controllo relativo alle informazioni e dai dati sulla propria persona. Di conseguenza, ogni persona ha il diritto di accedere ai proprio dati per chiederne integrazione, rettifica e cancellazione secondo le modalità previste dalla legge, nonché di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati. In ogni caso la raccolta e la conservazione dei dati devono essere limitate al tempo necessario, rispettando i principi di finalità e proporzionalità e il diritto all’autodeterminazione.

 

Art. 9 – Diritto all’identità

Il diritto all’identità personale si traduce nel diritto di ogni persona alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in rete.

Sotto tale profilo l’uso di algoritmi e tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate che possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano. A tale proposito si esplicita il diritto di ogni persona di fornire solo i dati strettamente necessari per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la forniture di beni e servizi, per l’accesso alle piattaforme.

Si fa riferimento anche all’attribuzione e alla gestione dell’identità digitale da parte delle istituzioni pubbliche, che devono essere accompagnate da adeguate garanzie, in particolare in termini di sicurezza.

 

Art.10 – Protezione dell’anonimato

L’articolo protegge il diritto di ogni persona di “accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti anche di natura tecnica che proteggano l’anonimato ed evitino la raccolta di dati personali, in particolare per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure”.

È necessario l’equilibrio tra l’anonimato in rete e la tutela da comportamenti illeciti connessi online: di conseguenza, le limitazioni possono essere previste solo per la tutela di rilevanti interessi pubblici. L’identificazione dell’autore della comunicazione può essere disposta dall’autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, nei casi di violazione della dignità e dei diritti fondamentali, nonché negli altri casi previsti dalla legge.

 

Art.11 – Diritto all’oblio

Al diritto all’identità e alla protezione dei dati personali si collega il diritto “a dimenticare”, alla deindicizzazione e all’oblio.

È necessario un complesso equilibrio fra il diritto all’oblio del singolo e il diritto all’informazione e alla conoscenza della collettività nell’era della rete, senza “limitare la libertà di ricerca e il diritto dell’opinione pubblica a essere informata”.

Nel caso di persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche il diritto può essere esercitato solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all’attività o alle funzioni esercitate.

 

5. Diritti relativi alla sicurezza e alla garanzia del soggetto

Art.7 – Diritto all’inviolabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici

In merito al diritto all’inviolabilità di sistemi e dispositivi informativi di ogni persona e alla libertà e alla segretezza delle sue informazioni e comunicazioni elettroniche, le deroghe sono possibili nei soli casi e modi stabiliti dalla legge e con l’autorizzazione motivata dell’autorità giudiziaria.

 

Art.8 – Trattamenti automatizzati

Nella rete è fondamentale garantire la persona da trattamenti automatizzati che possano profilarla o definirne la personalità.

 

Art.12 – Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme

Per tutelare le persone in rete è necessario definire i loro diritti sulle piattaforme e porre correlati doveri in capo ai responsabili delle stesse, in considerazioni dello squali brio e dell’asimmetria nel rapporto e della conseguenze necessità di tutelare l’individuo che vi accede, quale “soggetto debole”.

Di conseguenza, il comportamento dei responsabili delle piattaforme digitali deve informarsi a lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti.

Ogni persona deve essere informata del mutamento delle condizioni contrattuali, con il conseguente diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati in forma interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati.

Se le piattaforma si presentano come servizi essenziali per la vita e l’attività delle persone, devono essere assicurate condizioni per un’adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.

 

Art.13 – Sicurezza in rete

La sicurezza in rete è interpretata sia come interesse pubblico sia come interesse delle singole persone. È necessario il bilanciamento tra sicurezza online e libertà di manifestazione del pensiero: di conseguenza, la sicurezza non può tradursi in inammissibili limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero ma deve essere garantita “la tutela della dignità delle persona da abusi connessi a comportamenti quali l’incitamento all’odio, alla discriminazione e alla violenza”.