Il diritto di accesso a Internet viene fornito di fondamento costituzionale per mezzo dell’interpretazione evolutiva della carta repubblicana: non manca chi auspica e propone una revisione costituzionale tesa a rendere esplicito il riferimento a tale diritto.

Il “tenore costituzionale” del diritto di accesso alla rete si coglie anche nella Dichiarazione dei diritti in Internet che, seppur non sia atto di natura legislativa,   riveste un chiaro valore culturale e politico.

A livello di legislazione ordinaria, nell’ordinamento italiano, sono presenti importanti riferimenti normativi al diritto di accesso a Internet.

  1. È significativa la cosiddetta “legge Stanca” : nella norma il diritto di accesso emerge nel suo aspetto tecnologico e infrastrutturale, ossia quale possibilità di accedere tecnicamente alla rete, ma anche nel profilo del contenuto cui si accede, ossia tutte le fonti di informazione e i relativi servizi. La disposizione poi configura l’accesso nella sua natura di diritto sociale e lo fa derivare esplicitamente dal principio di eguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 della Costituzione.
  1. Disposizioni significative si trovano nel Codice dell’amministrazione digitale, in particolare nell’articolo 3 e nell’articolo 8: entrambe le norme sono state oggetto di recente e profonda modifica da parte del decreto legislativo 26 Agosto 2016 n.179 che ne ha ampliato la portata. Il decreto legislativo 179/2016 costituisce attuazione dell’articolo 1 della legge delega 7 Agosto 2015 n.124, la cosiddetta “Riforma Madia” recante la rubrica “Carta della cittadinanza digitale” che intende rendere effettivi i diritti digitali dei cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  1. L’articolo 3 del decreto legislativo 82/2005 declina il diritto di accesso alla rete nell’ambito relativo ai rapporti con i soggetti pubblici, trattando più ampiamente di diritto all’uso degli strumenti tecnologici, che presuppone necessariamente anche il diritto di accesso a Internet. L’articolo 8 del decreto legislativo 82/2005 approfondisce il diritto di accesso a Internet anche sotto l’aspetto culturale, rilevando la necessità di competenze, al fine di poter utilizzare l’accesso messo tecnicamente a disposizione e coglierne il valore,   le opportunità e i rischi. Pertanto, lo Stato e i soggetti cui si applica il Codice sono tenuti a promuovere “iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini”.
  1. In tale direzione, il decreto legislativo 179/2016 ha introdotto l’articolo 8-bis che prevedere favorire la connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici, a beneficio degli utenti.
  1. Più ampiamente il Codice dedica le prime disposizioni ai diritti in rete, declinando il rapporto con i pubblici potere nei termini della cittadinanza digitale e configurando il diritto di accesso come precondizione per l’esercizio dei diritti e l’assolvimento dei doveri. Nel farlo pone posizioni soggettive e diritti in capo ai cittadini e corrispettivi doveri in capo ai soggetti pubblici: da questo punto di vista rileva anche l’articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 82/2005 che impegna in modo esplicito le istituzione ad assicurare la possibilità di fruire ed utilizzare le tecnologie informatiche nei rapporti con i soggetti pubblici.
  1. Nell’ordinamento rilevano poi le norme del Codice delle comunicazioni elettroniche che danno attuazione alle relative direttive europee, pongono obblighi di servizio universale, sono volte a garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e a salvaguardare i diritti costituzionalmente garantiti di libertà di comunicazione, segretezza delle comunicazioni, libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza.

La tutela del diritto di accesso a Internet e le norme richiamate evocano il digital device, ossia il divario tra chi accede, fruisce e utilizza le tecnologie informatiche e chi ne è escluso. Sono diverse le motivazioni di esclusione; geografiche e infrastrutturali, culturali, anagrafiche, economiche, inerenti a disabilità.

La percentuale di famiglie che dispongono della connessione a banda larga è il 67,4% e la quota di persone che si connettono a Internet si attesta al 63,2%. È importante rilevare un forte divario di natura anagrafica: i giovani tra i 15 e i 24 anni che utilizzano il web   sono oltre il 91%. La situazione del digital device è ancora più grave nelle famiglie di soli anziani di 65 anni e più: la percentuale di coloro che dispongono di una connessione a banda larga è solo il 20,7%.

Il digital device si manifesta in Italia nelle sue diverse dimensioni: accanto a quello anagrafico, emergono il divario geografico fra Centro-Nord e Sud, le differenze di genere e il divide dovuto allo status culturale, economico e sociale.

Dal punto di vista della diffusione della banda larga, l’Italia si colloca, a livello europeo, al 19° posto con un valore del 77%, registrando un gap di 6 punti percentuali rispetto alla media europea (83%). Le motivazioni dichiarate riguardo al mancato possesso dell’accesso a Internet in casa sono individuate dal 56,6% delle famiglie nella mancanza di competenze e dal 23,6% nel fatto di non considerare Internet uno strumento utile ed interessante.

Se si analizza l’utilizzo della rete, si rileva che è usata come fonte di conoscenza sia per fruire di contenuti culturali, sia per leggere giornali, informazioni e riviste online: Internet è utilizzato anche come strumento di interazioni sociale.

Maggiormente confortante l’analisi del rapporto delle imprese italiane con le tecnologie: per quanto attiene alle imprese di almeno 10 addetti, circa il 98% usa internet, il 94,2% utilizza connessioni a banda larga fissa o mobile, il 71,3% possiede un sito web e il 39,2% utilizza un social media per finalità di marketing, l’11% vende online.

L’istantanea del Paese che ci consegna Istat è molto significativa e mostra che esistono criticità in quelle che sono le condizioni necessarie all’utilizzo delle tecnologie informatiche: il superamento del digital device.

La condizione prioritaria all’utilizzo delle tecnologie è l’accesso alla rete insieme al possesso delle competenze che permettano di utilizzare questi strumenti: il male non curato del digital device già comincia a caratterizzarsi come il “nuovo analfabetismo digitale” e potrebbe assumere connotati drammatici.

Riuscire a sanare la frattura causata dal divario digitale comporta la compresenza di fattori diversi. Senz’altro è necessario garantire a tutti l’accesso alla rete indipendentemente dalla collocazione geografica, accompagnata da interventi e azioni concrete di alfabetizzazione informatica.

Ma anche l’alfabetizzazione da sola non basta: un dato significativo è costituito dalla percentuale del 23,6% di coloro che non hanno accesso alla rete da casa, che considerano Internet inutile e non interessante. Ciò evidenzia l’urgenza di un’educazione che permetta non solo di saper usare le tecnologie ma anche di utilizzarle in modo consapevole, cogliendone il valore e le opportunità così come i rischi.