Abbiamo definito l’imposta come uno dei doveri di solidarietà posti dal 2 Cost., consistente nel dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva, più precisamente sulla base di manifestazioni determinate di detta capacità definite dalla legge.

Tale concorso avviene mediante l’imposizione ai privati di prestazioni patrimoniali.

Ora la Costituzione pone due limiti al potere di imposizione.

Il primo limite è di carattere sostanziale, posto dal 53, il quale affermando che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva pone il fondamento ed il limite dell’attività di imposizione, nel senso che da una parte non vi può essere imposizione senza capacità contributiva, dall’altra non si può chiedere ad un soggetto un concorso superiore a quello che sia consentito ragionevolmente dalla sua capacità contributiva.

Difatti la misura del prelievo fiscale è frutto di una valutazione discrezionale del legislatore, che sfugge a censure d’incostituzionalità a meno che non sconfini nell’arbitrio e nell’irragionevolezza.

Un limite di carattere formale, posto dal 23, il quale disponendo che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge introduce per le prestazioni patrimoniali imposte, e quindi anche per i tributi, il principio di legalità, più precisamente della riserva relativa di legge, secondo il quale l’imposta deve essere prevista dalla legge (riserva di legge) non in tutti i suoi elementi (relatività della riserva) ma solo nei suoi elementi fondamentali.

 

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