La disciplina riguardo le plusvalenze esenti (cosiddette “partecipation exemption”) si applica alle partecipazioni in società commerciali (di capitali e di persone), sia alle partecipazioni in enti (commerciali e non commerciali) soggetti ad IRES. L’entità dell’esenzione varia in funzione delle caratteristiche soggettive del socio che la realizza:

1) esenzione al 95% se realizzata da un soggetto IRES (cioè se il socio è una società di capitali o un ente, pubblico o privato, commerciale o non commerciale, per cui alla formazione del reddito concorrerà solo il 5% della plusvalenza realizzata);

2) esenzione del 60% per imprenditori individuali e società di persone per la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione (quindi sarà tassato solo il 40% della plusvalenza);

3) tassazione, per persona fisica che non svolge attività d’impresa, del 60% per la plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni “qualificate” e del 12,5% per quella derivante da cessioni “non qualificate”.

Abbiamo ex 87 4 condizioni da cui dipende l’applicazione del regime di esenzione:

a) si deve trattare di partecipazioni ininterrottamente possedute negli ultimi 12 mesi antecedenti alla cessione;

b) le partecipazioni devono risultare iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel 1° bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c) la società partecipata non deve aver residenza in un “paradiso fiscale”;

d) la società partecipata deve esercitare attività d’impresa commerciale.

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