Le reddite finanziarie possono esser qualificati come redditi di capitale (che sono quelli che derivano dall’impiego del capitale) o redditi diversi (sono quelli che il contribuente realizza attraverso la negoziazione, i cosiddetti “capital gains”). La l.662/1996 aveva delegato il Governo a emanare dei decreti legislativi per riordinare il trattamento tributario dei due tipi di redditi. L’esercizio della delega si è concretizzato nell’emanazione del d.lgs 461/1997, L’attuale regime fiscale dei redditi di natura finanziaria si inserisce nell’ambito di un quadro normativo basato sul principio di esclusione parziale dell’imponibile degli utili percepiti. Ad oggi la tassazione sulle plusvalenze è condizionata per azioni o per altre partecipazioni sociali, dalla distinzione tra partecipazioni “qualificate” e partecipazioni “non qualificate” (solita distinzione, v prima): le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate sono soggette a tassazione per il 40% ed, in tal misura, concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’IRPEF: in pratica agli importi così determinati è riservato lo stesso regime fiscale dei dividendi, trovando ciò fondamento nel fatto che si tratta di plusvalenze che possono essere in parte determinate dall’esistenza nel patrimonio sociale di utili non distribuiti che vengono realizzati dal cedente. Invero, le plusvalenze che derivano dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate sono sottoposte a imposta sostitutiva del 12,5%; ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, è prevista la possibilità per il contribuente di scegliere tra 3 differenti regimi impositivi: quello della dichiarazione o analitico (si tratta del regime ordinario, in quanto applicabile in difetto d’opzione per uno degli altri 2 e comporta per il contribuente l’obbligo di presentare la dichiarazione, determinare le plusvalenze e calcolare l’imposta sostitutiva. In questo modo il risparmiatore non gode di anonimato e non può compensare redditi di capitale e redditi diversi; è l’unico sistema applicabile in caso di cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate), quello del “risparmio amministrato” (è un regime opzionale con cui il contribuente decide in proprio come investire il capitale, ma lascia i titoli in custodia o amministrazione ad un intermediario, cui compete il compito di calcolare la base imponibile e provvedere al versamento delle imposte dovute) e “del risparmio gestito” (anche questo è un regime opzionale, nel cui ambito però il risparmiatore non decide in proprio gli investimenti, ma conferisce l’incarico di gestire il suo denaro ad un intermediario abilitato, che provvede ad assolvere il tributo. Qui le plusvalenze si calcolano in base alla differenza tra il “valore” del patrimonio a fine periodo e quello all’inizio del periodo). Dopo il 1/1/04 si qualificano come redditi diversi: le plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale e le plusvalenze realizzate con la cessione di strumenti finanziari similari alle azioni.

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