La disciplina del provvedimento

A differenza della disciplina di accertamento delle imposte sui trasferimenti, nel campo delle imposte dirette e dell’IVA, l’atto di accertamento è fondamentalmente unitario, a prescindere dalla natura delle ragioni che lo hanno determinato. Comunque, in questo ambito, è necessario dire che la competenza all’accertamento è sempre attribuita all’ufficio del luogo in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale nell’anno per il quale la dichiarazione è stata presentata o avrebbe dovuto presentarsi. Il termine decadenziale per la notificazione dell’atto è fissato per il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione di dichiarazione, e del quinto anno successivo nei casi di omessa dichiarazione.

Le forme speciali di accertamento:

a) La liquidazione e il controllo formale della dichiarazione

Forme speciali di accertamento sono rappresentate dalla liquidazione e dal controllo formale della dichiarazione.

Per quanto riguarda la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni, la legge prevede che gli Uffici procedano, alla liquidazione delle dichiarazioni presentate; e la legge consente in tale fase che vengano rettificate, sulla base soltanto dei dati direttamente desumibili della dichiarazioni medesime, alcune irregolarità previste dalla legge (ad esempio, correggere gli errori materiali commessi dal contribuente nella determinazione degli imponibili o delle imposte).

In questi casi, i dati contabili risultanti dalla liquidazione si considerano a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente o dal sostituto d’imposta, al quale deve essere comunicato l’esito della liquidazione per evitare la reiterazione di errori e per consentire la comunicazione all’Amministrazione di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione; e le maggiori imposte conseguenti a tali rettifiche possono essere riscosse mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo (senza alcuna notificazione di avviso di accertamento), le cui cartelle devono essere notificate al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni.

Il controllo formale, invece, è previsto solo per le imposte dirette; esso deve essere effettuato sulla base di criteri selettivi (quindi, non per tutte le dichiarazioni), entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni; anch’esso può comportare alcune rettifiche dei dati risultanti dalle dichiarazioni medesime, e che riguardano irregolarità tassativamente previste dalla legge (come ad esempio, escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti).

In questi casi, la legge prevede che il contribuente (o il sostituto d’imposta) venga preliminarmente invitato a fornire chiarimenti o esibire documenti non allegati alla dichiarazione; e che l’esito del controllo debba poi essergli comunicato con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica.

Queste discipline particolari consentono all’Amministrazione di provvedere contestualmente alla contestazione di violazioni sostanziali della normativa tributaria, e al recupero immediato delle maggiori imposte. Nello specifico, le deroghe alle regole generali dell’accertamento e della riscossione, consistono:

Nel fatto che in questi casi le iscrizioni a ruolo assumono la duplice natura di atti di accertamento e di riscossione, assumendo quindi il carattere di vere e proprie rettifiche esecutive:
Nel’esigibilità immediata dell’intero imposto delle maggiori imposte, anche in presenza di impugnazione da parte del contribuente, in deroga alle norme sulla riscuotibilità frazionata delle imposte contestate;
E nell’irrogazione delle sanzioni per omesso od insufficiente versamento, al posto di quelle (più onerose) previste per le dichiarazioni infedeli.

b) L’accertamento parziale

L’accertamento parziale è un tipo di accertamento introdotto solo nel campo delle imposte dirette, e poi esteso anche all’IVA, le cui caratteristiche principali consistono:

• Nel poter essere effettuato quando dalle ispezioni e dalle verifiche, nonché dalle segnalazioni della Direzione centrale accertamento, o di una Direzione regionale, ecc., risultino elementi che consentono di stabilire (per le imposte dirette) l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, o l’esistenza di imposte non versate, oppure (per l’IVA) l’esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati;

• Nel fatto che, in presenza di queste circostanze, gli uffici possono limitarsi ad effettuare l’accertamento soltanto sulla base di questi elementi, senza pregiudicare l’ulteriore azione accertatrice.

La dottrina prevalente tende a ravvisare nell’accertamento parziale una figura particolare che si differenzia dall’ordinario accertamento, per il fatto che sia solo esso (e non anche l’accertamento ordinario) successivamente integrabile e modificabile in aumento sulla base di elementi conosciuti o conoscibili.

Però, altra parte della dottrina ha invece sostenuto che l’accertamento parziale non è una figura speciale di accertamento, in quanto le norme che lo regolano non hanno aggiunto nulla a quanto già stabilito dalle norme generali. Quest’ultima tesi sembra essere quella preferibile in quanto sostenuta dalla progressiva estensione del campo operativo della disciplina in questione (alla quale rimangono escluse soltanto gli accertamenti su basi presuntive).

c) L’accertamento fondato sugli studi di settore

L’accertamento fondato sugli studi di settore è una forma particolare di accertamento, previsto solo nel campo dei contribuenti in cd. contabilità semplificata (imprese minori e esercenti arti e professioni), che consente all’Amministrazione di rettificare l’ammontare dei ricavi e dei compensi dichiarati, anche in presenza di contabilità regolare, sulla base di coefficienti stabiliti da appositi atti amministratiti generali. Le norme che disciplinano questa particolare forma di accertamento sono dirette a limitare quanto più possibile l’elevato fenomeno dell’evasione fiscale riscontrato proprio in quei settori.

Sono diversi gli aspetti essenziali di questa particolare disciplina:
Innanzitutto, si tratta di una disciplina che riguarda la sola voce costituita dal complessivo ammontare dei ricavi e dei compensi dichiarati, e non anche gli altri elementi attivi e passivi del reddito o dell’IVA; e la caratteristica principale di questa voce è che possa essere rettificata sulla base di una grave incongruenza tra l’importo dichiarato e quello che scaturisce dallo studio di settore riferibile all’attività del contribuente;
L’ambito di operatività di questa disciplina è limitato ai soggetti che hanno ricavi o compensi inferiori a quelli stabiliti nei singoli studi di settore; e comunque non maggiori di 10 miliardi di lire. Inoltre, sono esclusi i contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso dell’anno;
Nei confronti degli esercenti arti e professioni e delle imprese in contabilità ordinaria per effetto di opzione, la disciplina è applicabile solo se l’ammontare desumibile dagli studi di settore risulta superiore a quello dichiarato in almeno due periodi d’imposta su tre successivi;
Nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria la disciplina medesima è sempre applicabile quando dal verbale di ispezione risulta l’inattendibilità della contabilità medesima, in presenza di gravi contraddizioni o irregolarità delle scritture obbligatorie.

d) L’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche

L’accertamento sintetico riguarda soltanto l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche. Le sue principali caratteristiche consistono nel fatto che viene con esso consentito all’amministrazione di determinare quel reddito senza alcun tipo di riferimento alle sue singole fonti produttive; e nell’essere a tal fine permesso il ricorso ad elementi non riconducibili a specifiche fonti produttive di reddito, e che riguardano invece l’area dei consumi ( ad esempio, la disponibilità di aeromobili, di autoveicoli, ecc.), ovvero l’area degli investimenti di ricchezza (come gli acquisti di immobili aziende, ecc.).

Alla base di questa particolare forma di accertamento, sta il rapporto tra i redditi conseguiti dal contribuente e la ricchezza dal medesimo erogata. Per quanto riguarda gli aspetti essenziali di questa disciplina, innanzitutto diciamo che i presupposti sono costituiti da elementi certi che indicano la capacità contributiva dei soggetti; e, per gli indici più utilizzati, l’operato degli uffici, in sede di valutazione, è notevolmente facilitato da un apposito decreto ministeriale (cd. redditometro).

Per quanto riguarda i limiti, invece, bisogna dire che questa disciplina opera solo se il reddito supera per almeno % quello dichiarato; e, per gli accertamenti effettuati sulla base degli elementi indicati nel redditometro. solo se l’incongruenza si manifesta per due o più periodi d’imposta.

Questa particolare disciplina è stato oggetto di varie discussioni, in merito alla sua funzione. In questo ambito, sembra preferibile l’idea per la quale, alla disciplina in questione debba attribuirsi funzione integrativa della disciplina dell’accertamento dei singoli redditi; nel senso che esso risponderebbe all’intento di consentire l’assoggettamento a tassazione dei redditi che non risultano essere connessi a nessuna fonte produttiva conosciuta.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento